Tra giustizia riparativa e la sentenza della Consulta n.178/2015, intervista all'avv. Pasquale Lattari: il diritto per combattere i conflitti 3

Tra giustizia riparativa e la sentenza della Consulta n.178/2015, intervista all’avv. Pasquale Lattari: il diritto per combattere i conflitti

\\L’incontro con l’avvocato Pasquale Lattari segna un momento qualificante  per un giornale come il nostro, votàto all’attenzione per un’informazione accurata e una seria, non casuale analisi dei problemi. Ancor più quando si verte in tema di Giustizia e Legalità  cui si dedica – da anni –  anche l’impegno del professionista e studioso di rango. Lo ringraziamo con entusiasmo, per  l’avvio di un’attiva collaborazione con la testata.

Fra Giustizia riparativa e la sentenza 178/2015 della Consulta, intervista all'avvocato Pasquale Lattari: il diritto per abbattere conflitti sociali
L’Avv. Pasquale Lattari, penalista esperto di diritto sindacale e formatore in mediazione penale, qui nella sede del Palazzo della Consulta.

Avv. Pasquale Lattari, hai  iniziato a collaborare con LED magazine qualche settimana fa con un articolo sulla giustizia riparativa.
Si, mi fa piacere impegnarmi su un tema così delicato e direi decisivo, in particolare per l’ambito in cui opero, La giustizia riparativa in provincia di Latina è realtà. Da tempo nel nostro territorio è attivo “in Mediazione” un Ufficio di conciliazione e riparazione in ambito penale minorile che effettua, su esclusivo invio delle autorità giudiziarie minorili,  la mediazione penale per i proc.ti in cui sono coinvolti minorenni, per lo più nella fase della messa alla prova.
E’ stato il primo nel Lazio. Dal 2006 l’Ufficio nel silenzio e nel nascondimento pratica la mediazione penale che è uno strumento – quello più evidente – di giustizia riparativa.

Ma v’è una recente novità ed una nuovo Ufficio di Giustizia riparativa.
La legge 67 del 2014 che ha introdotto la messa alla prova nel processo penale ordinario  ci ha visti destinatari delle attenzioni del Ministero della Giustizia – tramite l’UEPE (ufficio esecuzione Penale esterno) competente nella redazione del progetto di messa alla prova –  per collaborare ed effettuare la mediazione penale anche nella messa alla prova di cui alla legge 67. Ciò ha portato alla sottoscrizione del protocollo ed alla presentazione dell’Ufficio  di mediazione penale e giustizia riparativa di Latina.

E’ del 4 maggio scorso, in Tribunale a Latina,  un evento pubblico riferito dalle pagine di LED, in cui è stato presentato l’avvio alla piena operatività della messa alla prova. Gli atti necessari per l’accesso al procedimento sono a disposizione di tutti sul sito dell’ordine degli avvocati, oltre che già pubblicati dal nostro giornale  (https://www.ledmagazine.it/giustizia-riparativa-messa-alla-prova-e-mediazione-penale).

Ti sento soddisfatto.
Si perché oltre all’attività di mediazione per le persone gli Uffici di giustizia riparativa costituiscono anche un servizio specifico di sensilizzazione e formazione professionale. Nel corso degli anni abbiamo organizzato corsi  in collaborazione con l’ordine degli avvocati ed altri ordini professionali (per difensori d’ufficio nel processo penale minorile, per curatori del minore, e da ultimo per mediatori penali) ed incontri pubblici di confronto e di sensibilizzazione. La soddisfazione è moderata e non è mai piena c’è sempre qualcosa ancora da fare….le emergenze in materia familiare e minorile nel ns  territorio sono tante…e soprattutto perché la giustizia riparativa costituisce nel nostro territorio  un problema culturale:  al contrario di altri contesti la giustizia riparativa è ancora poco conosciuta e praticata:  il procedimento di messa alla prova – e la mediazione penale – è   considerato ancora poco appetibile, specie dagli avvocati..e pensare  che la messa alla prova conduce alla estinzione del reato per il reo!
Ti sappiamo anche autore di diverse pubblicazioni. Di che si tratta?
L’ultima pubblicazione è in materia di mediazione familiare. Con altri amici e colleghi dell’AIMEF (associazione italiana mediatori familiari) abbiamo scritto un testo  Mediazione Familiare “l’armonia delle diversità” presentato proprio all’assemblea nazionale aimef di fine maggio a Roma. La precedente pubblicazione è in materia di pubblico impiego e diritto sindacale.
Diritto lavoro pubblico e sindacale. Materia diversa da quella familiare e minorile.
Solo apparentemente. .  Il diritto ha una comunanza trasversale a prescindere dal settore di applicazione.  Il diritto presuppone la  persona e la sua relazionalità. Il diritto sindacale e la tutela del lavoratore è molto vicina al diritto familiare ed al minorile: in entrambi gli ambiti ci si occupa di persone in situazioni di particolare conflitto interpersonale e sociale.

La pubblicazione di diritto di pubblico impiego e diritto sindacale cui si riferisce è titolata “Breviario di diritto sindacale dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 178 del 2015”. Dopo la partecipazione dell’avv.Lattari al procedimento dinanzi alla Consulta che ha prodotto la sentenza 178 del 2015,  la Curcio Editore – che aveva pubblicato il  precedente testo “Il diritto sindacale del pubblico impiego privatizzato” ha ritenuto opportuno e tempestivo chiedere al suo autore di rivedere il testoalla luce delle illuminanti elaborazioni della Consulta. Nel libro vi sono anche due specifici interventi:  del prof. Belletti – docente ordinario di diritto costituzionale all’Università di Bologna – e del dr.Alfonso Calabrese – formatore in mediazione e mediatore – apprezzato saggista  da ultimo autore di una primizia nazionale in materia di ADR in materia di consumo la cui obbligatorietà è imperativa da quest’anno (vd collana Consumatori in 3 volumi edita youcaprint Lecce 2015-2016 e da ultimo articolo in rivista quadrimestrale  n.1/2017 ADR Italia Ed.Primiceri).Tra giustizia riparativa e la sentenza della Consulta n.178/2015, intervista all'avv. Pasquale Lattari: il diritto per combattere i conflitti 1

Torniamo alla sentenza 178 del 2015 della Consulta di cosa tratta e perché è così importante?
A dire il vero la sentenza 178 è peculiare (considerate che il prof.Belletti recentemente ha scritto una monografia  – Corte costituzionale e spesa pubblica – Giappichelli Editore – proprio sugli effetti finanziari delle sentenze della Consulta.)  e per certi profili storica. E’ stata anche oggetto di attenzione dei media perché riguardava tutti i 3-4 milioni di dipendenti pubblici, con effetti sulle casse dello Stato.  Peraltro ad  oggi ancora non si è dato seguito al portato della decisione e la contrattazione ancora non è stata rinnovata e neppure avviata e, stante la situazione delle casse dello Stato probabilmente con effetti concreti per i dipendenti dilazionati nel tempo. (Per la verità i sindacati hanno sottoscritto un accordo con il Governo per dilazionare il riavvio della contrattazione all’esito di diverse riforme (comparti di contrattazione e  riforma PA approvata negli ultimi decreti proprio nei giorni scorsi.)
Ma sotto il profilo squisitamente giuridico perché è peculiare e addirittura storica?
La Corte Costituzionale con sentenza 178 depositata il 23 luglio 2015 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale sopravvenuta, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del regime di sospensione della contrattazione collettiva e quindi del blocco retributivo dei dipendenti pubblici privatizzati. Il Tribunale di Ravenna, a cui in rappresentanza di dipendenti pubblici, avevo inoltrato ricorso finalizzato proprio a rilevare l’incostituzionalità del blocco contrattuale e retributivo, aveva rimesso alla Consulta la questione incidentale di costituzionalità su diverse disposizioni di legge – dl 78 del 2010 reiterate  con d.P.R. n. 122 del 2013 e della legge n. 147 del 2013 – che per finalità di riduzione deficit statale avevano congelato la contrattazione collettiva ed il meccanismo di adeguamento le retribuzioni di tutti i dipendenti pubblici. Nelle more del giudizio della Consulta il Parlamento con legge 194 del 2000 aveva reiterato il blocco. La peculiarità ed unicità della sentenza risiede in diversi punti: nella storia repubblicana sono pochissime le sentenze che hanno dichiarato incostituzionali norme di legge per violazione della libertà sindacale ex  art. 39 cost.ne.  Nel rapporto di lavoro nel pubblico impiego, poi, è in assoluto senza precedenti. Da ultimo, ma solo in ordine cronologico,  la sentenza   dichiara l’illegittimità costituzionale sopravvenuta a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta.
E’ strano che l’incostituzionalità dichiarata dalla Consulta di una norma   non abbia efficacia ex tunc.
E’ vero. Le sentenze delle Consulta, almeno quelle di accoglimento legandosi alla legge “sindacata” hanno effetti ex tunc dalla data di entrata in vigore del provv.to legislativo dichiarato incostituzionale. La spiegazione dell’eccezione della sentenza 178 a tale principio deriva dalla peculiarità della materia e degli effetti e possibili ricadute finanziarie con destinatari tutti i lavoratori in regime privatistico del pubblico impiego; e,  soprattutto in ragione di ciò dal dover – anche la Corte – rispettare il principio del cd pareggio di bilancio di cui all’art.81 Costituzione (modificato dalla legge costituzionale n.1 del 2012). La Corte in concreto  afferma che  gli effetti delle sentenze –  potendo incidere significativamente sul bilancio dello Stato – possono essere graduate nell’efficacia per rispetto del pareggio di bilancio. In effetti la sentenza in questione riguardava il contratto collettivo dei pubblici dipendenti – 3,5 milioni di lavoratori – il cui costo di adeguamento retributivo ove fosse stato retroattivo  a far data dal 2010 (data dell’inziale provvedimento di blocco ) avrebbe portato ad un esborso statale  – calcolato dall’Avvocatura nella sua memoria – di 35 miliardi di euro!
V’è un solo precedente  di analoga graduazione degli effetti della sentenza dopo l’approvazione della modifica del 2012  all’art. 81 Cost.ne ed è la sentenza n.10 del 2015 in materia di Robin tax ma non certo con impatto finanziario analogo alla sentenza 178.
Va ricordato però che la Corte non ha effettauto analogo ragionamento con la sentenza n.70 del 2015 in materia di perequazione delle pensioni che ha avuto invece effetto retroattivo con obbligo di rivalutazione delle pensioni da parte INPS a far data dalla legge dichiarata incostituzionale (anche se il legislatore ha successivamente graduato l’impatto finanziario della sentenza).
Cosa ha rappresentato l’esperienza di discutere dinanzi ai Giudice della Consulta?
L’esperienza professionale difensiva dinanzi alla Corte Costituzionale credo non abbia eguali. Posso dirmi fortunato,  visto che vi ero stato già in due precedenti occasioni precedenti,  in materia penale (ordinanza 444 del 2008) e previdenziale (sentenza 244 del 2014).
Ma, mi dicevi, ritieni il giudizio ultimo come davvero speciale.
In primis perché la questione di costituzionalità è stata sollecitata e sollevata proprio da me  specificatamente in diversi ricorsi e rilevata ed accolta dal giudice ordinario di Ravenna. Peraltro il giudice Riverso (ora in Cassazione) è un luminare in materia di lavoro (basta verificare su internet i convegni e la formazione che effettua!!); e l’ordinanza di remissione è davvero ricca di spunti e di riflessioni giuridiche specie per il lavoro privatizzato del pubblico impiego. In saecundis perché la questione è stata accolta dalla Consulta nonostante la stessa Corte avesse rigettato identiche questioni di costituzionalità  su medesime leggi e sempre per pubblici dipendenti (per i professori universitari, per le forze armate, per diplomatici…).  In taertiis, tutti i sindacati hanno rivendicato l’applicazione di tale sentenza con manifestazioni ed anche sciopero nazionale.
E come mai quella dei dipendenti pubblici privatizzati – dipendenti dei tribunali e di tutti gli uffici dello Stato – è stata accolta e quella di altre categorie di impiegati pubblici in regime di diritto pubblico, invece, rigettata?
Ha giocato un ruolo fondamentale la questione rilevata che il blocco contrattuale e retributivo fosse divenuto ormai reiterato e sistematico (era previsto dal Governo sino al 2018). Ma la sentenza è importante  sotto il profilo squisitamente giuridico– e da ciò deriva  il testo breviario di diritto sindacale  – perché gli istituti toccati – il sindacato, la libertà sindacale, il contratto collettivo, la tutela singola e collettiva dei diritti dei lavoratori tutti contenuti nell’art. 39 della  Costituzione  – sono i concetti  basilari  ed essenziali per il diritto sindacale. La pronuncia è un un vero e proprio   vademecum per ogni studioso ed operatore della materia.
Hai altre questioni di  incostituzionalità da analizzare?
Si diverse. Ho sollevato la questione di costituzionalità perché ai dipendenti pubblici il TFS/TFR viene pagato a distanza di 12 o 24 mesi in ragione dell’entità dell’importo. Le disposizioni legislative in questione sono sempre state approvata nella stagione di emergenza di bilancio statuale…e la persistenza amio avviso  non è legittima. Inoltre una categoria di dipendenti pubblici del Ministero degli esteri cd a contratto che lavorano nelle ambasciate e consolati italiani in tutto il mondo hanno adeguamenti contrattuali che pur ancorati a dei parametri (costo della vita, inflazione, stipendi di dipendenti di altre ambasciate…) sono rimessi – causa la maldestra espressione legislativa – alla mera discrezionalità del Ministero degli Esteri che interpreta restrittivamente tale normativa chiaramente a suo vantaggio e riduce il diritto dei dipendenti all’adeguamento stipendiale  a mera aspettativa. Ma ciò è contro diverse norme costituzionali..sono in corso giudizi in cui è stata sollevata questione di costituzionalità.  Vediamo come va…
Hai in corso altri progetti di pubblicazione?
C’è un progetto editoriale sulla giustizia riparativa (dopo il corso di formazione in mediazione penale) e mi è stato  chiesto un contributo sempre in materia del pubblico impiego.

 

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