E’ recentissima la pubblicazione delle linee guida del Tribunale di Milano in materia di atti in materia di famiglia sottoscritta dal Presidente Tribunale di Milano, Corte d’Appello di Milano sezione minori persone e famiglia, dall’Ordine degli avvocati e dall’osservatorio della giustizia civile.
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di Pasquale Lattari*
Le linee guida elencano dei principi che le parti – in particolare gli avvocati – dovrebbero seguire nella redazione degli atti in materia di diritto di famiglia.
Nel preambolo si richiama la normativa internazionale – Convenzione di Strasburgo – circa la necessità di raggiungere accordi ed a ricorrere ai giudici – in tema di custodia e tutela del minore – solo quando non vi siano altre soluzioni.
Si invitano gli avvocati a ricercare soluzioni condivise privilegiando strumenti alternativi e la mediazione familiare. La mediazione familiare – vista dagli avvocati come indebita intromissione nel settore di competenza e …come possibile sottrazione di contenzioso(sic!!) ..e travisata nelle finalità di pretesa riappacificazione dei coniugi – è strumento efficace a depurare il conflitto coniugale dalla rabbia e dall’odio favorendo un confronto rispettoso dei ruoli ed addirittura può essere funzionale proprio agli avvocati a gestire la vicenda giudiziaria proficuamente.
In caso le soluzioni consensuali non siano percorribili gli atti processuali devono evitare l’esasperazione del conflitto e fornire ogni informazione necessaria sulla situazione personale ed economica, sulla vita familiare e sociali dei figli e sui loro bisogni materiali al fine di favorire l’autorità giudiziaria nella più celere, ponderata ed equa definizione.
In materia di famiglia specie per la tutela dei minori gli obblighi per le parti ed i loro difensori – ex artt. 88 e 89 cpc – di lealtà e probità e divieto di espresioni sconvenienti ed offensive hanno un significato pregnante che si coniugano con i poteri officiosi del giudice di famiglia e non sono in contrasto con il principio dispositivo della prova e con i doveri difensivi dell’avvocato.
Le linee guida forniscono criteri di redazione degli atti processuali anche relativamente alle informazioni reddituali e patrimoniali necessarie, la sinteticità e la chiarezza per raggiungere gli scopi di tutela rapida equa e ponderata.
Da tempo è dato verificare che già i provv.ti di fissazione delle parti – in caso di separazione giudiziale – sono informati a richiedere previamente ai coniugi dati patrimoniali e reddituali la cui omissione comporta valutazione – quale argomento di prova ex art. 116 cpc – sia ai fini del regime di affidamento che ai fini della regolamentazione delle spese processuali ex art 96 cpc.

(Sotto questo profilo – a cui tutti gli avvocati sono sensibili – le linee guida ricordano come nella liquidazione del compenso per i difensori posso essere aumentato del 30% quando gli atti depositati sono redatti con tecniche informatiche tali da agevolare la consultazione o la fruizione vd nota 15 delle linee guida).
La materia di famiglia per gli interessi sottesi è pecualiare e non consente – anche per i comportamenti cui sono tenuti i difensori – di essere assimilata ad altre.
L’interesse del minore è interesse preminente (vd convenzione ONU sui diritti infanzia ed adolescenza) ed allo stesso devono – o meglio dovrebbero – piegarsi le ragioni dei confliggenti.
Le linee guida di Milano – che si auspica siano seguite da altri tribunali … a proposito a Latina quando?!? – sono strumento tecnico funzionale alla sempre più ampia diffusione di una specifica cultura giuridica e giudiziaria in materia di famiglia e di tutela del minore.
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Avvocato civilista e penalista del foro di Latina, Co-Fondatore, legale e Mediatore Familiare del Consultorio Familiare Diocesano “Crescere Insieme” della Diocesi di Latina, Terracina, Sezze e Priverno