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per gli operatori, l’ordinanza qui commentata segna uno snodo processuale particolarmente significativo intorno alla CTU nel processo per indebito su conto corrente.
di Beatrice Celli * e Gloria Naticchioni **
Nel premettere che si tratta di un importo di rilievo che ha imposto gran ponderazione da parte dell’Ufficio Pontino, si trascrivono ad uso dei colleghi 2 dei paragrafi delle memorie autorizzate che hanno preceduto il provvedimento descritto in epigrafe e, a seguire, la motivazione dell’ ordinanza in questione.
La parte dedicata alla sussistenza della prova scritta è stato concepita come segue:
“ Come noto, i presupposti per l’emanazione dell’istanza ordinanza ingiuntiva ex art. 186 ter c.p.c. rinviano alle norme sul procedimento monitorio (artt. 633 primo comma n. 1 e comma 2, e 634 c.p.c.).
L’art. 633 primo comma n. 1 c.p.c., pone quale necessario requisito per l’ingiunzione il fatto che del credito azionato venga data prova scritta.
L’art. 634 c.p.c., relativo alla prova scritta, fornisce all’interprete una serie di indicazioni. Tali indicazioni, però, non sono tassative: infatti la dizione “se del diritto fatto valere si da prova scritta” di cui all’art. 633 n. 1) c.p.c., non significa che il Giudice debba utilizzare una prova tipizzata (nella fattispecie quella contemplata nel successivo art. 634 c.p.c.); l’anzidetta ampia dizione, di contro, deve intendersi secondo il costante ed acquisito orientamento di dottrina e giurisprudenza nel senso che, la prova scritta, è costituita da qualsiasi documento, anche non autenticato da notaio, o che non sia atto pubblico “meritevole di fede quanto alla sua autenticità, anche se sfornito dell’efficacia probatoria assoluta e anche se proveniente da terzi” (ex multis: Cass. 23/7/1994 n. 6878). Nella fattispecie, il documento che gli attori pongono a base della presente istanza è pienamente “meritevole di fede” quanto alla sua autenticità, trattandosi di una perizia espletata in sede giudiziale e sottoscritta dal consulente nominato dal giudice, quindi in veste di pubblico ufficiale.
Sul punto, sia consentito riportare giurisprudenza di merito relativa ad un caso trattato dallo studio Naticchioni in cui un decreto ingiuntivo per pagamento di somme di denaro è stato emesso (Trib. Monza, sez. dist. Desio, sent. 601/2011) sulla base di un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. e, all’esito dell’opposizione dell’ingiunto, che lamentava il fatto che tale perizia non potesse costituire idonea prova scritta ai sensi dell’art. 633 c.p.c., ha espressamente affermato: “…Quanto all’impossibilità di fondare il decreto ingiuntivo su un accertamento tecnico preventivo, si osserva che tale elaborato, redatto dal consulente del giudice, necessariamente terzo, espletato nel contraddittorio delle parti, deve ritenersi “prova scritta”, “meritevole di fede” a’sensi dell’art. 633 c.p.c.”. Dunque, se un accertamento tecnico preventivo è stato ritenuto integrante idonea prova scritta ai sensi dell’art. 633, a fortiori lo è una consulenza tecnica d’ufficio espletata nell’ambito di un giudizio a cognizione piena e nel contraddittorio delle parti. Circa l’efficacia probatoria di detto documento si richiama anche Tribunale di Brindisi, Sezione distaccata di Ostuni, ordinanza ex articolo 186 ter c.p.c. n. 1/2006 (r.g.112/2002), consultabile in www.lmlab.it, di anticipazione di condanna proprio nei confronti di una Banca.
Vale la pena anche evidenziare che l’ordinanza pugliese è stata reclamata dall’ Istituto di Credito, reclamo respinto con provvedimento reperibile in rete su http://www.studiotanza.it/sent_2006_milanoostuni.html
Nel paragrafo dedicato alla sussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecutività è stato evidenziato che:«in tema di ordinanza ingiuntiva ex art. 186 ter codice di rito, il richiamo agli art. 642 e 648 c.p.c. deve essere inteso disgiuntamente e non cumulativamente, e pertanto la provvisoria esecutività può essere concessa anche in presenza dei requisiti previsti da una sola delle norme in esame» (così: Tribunale di Firenze, 21 giugno 2001, in Foro toscano 2002, 37. Conformi il Tribunale di Chiavari, 13 marzo 2001, in Foro it. 2001, I, 2358, il Tribunale di Torino, 25 giugno 1994, in Giur. it. 1995, I, 2, 89 e il Tribunale di Catania ordinanza 186 ter in www.diritto.it), nella causa qui in esame, la prognosi di manifesta infondatezza delle difese avversarie, giustifica di per sé la concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c.
Il fatto stesso che la Banca, del tutto pretestuosamente, non abbia partecipato alla procedura di mediazione e stia resistendo in giudizio senza alcuna argomentazione degna di rilievo, è sintomatico di una scorrettezza di fondo che, fa presumere molto verosimilmente una resistenza anche in fase esecutiva con notevole aggravio degli oneri di recupero a carico degli attori e, ciò, integra gli estremi del grave pregiudizio nel ritardo di cui all’art. 642, comma 2, c.p.c. Non è difficile intuire che controparte sta semplicemente strumentalizzando a fine dilatorio le note disfunzioni del sistema Giustizia e, quindi non si è fatta problema a porre in essere una temeraria resistenza in causa, pur di procrastinare la condanna.
Un’ultima chiosa sulle più recenti modifiche alla Legge 89/2001 (cd. legge Pinto): esse, infatti, responsabilizzano sempre di più tutti i protagonisti del processo sulla sua attuazione in tempi accettabilili. Ragion per cui – ai fini della richiesta risarcitoria ex lege Pinto – diviene doveroso per la parte chiedere l’adozione di strumenti acceleratori.
La conclusione che se ne trae è che diventa a fortiori doverosa la loro concessione in presenza di tutti i presupposti di legge (come nel presente caso), considerando che essa attua il principio costituzionale del giusto processo e della ragionevole durata.
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Infine il Tribunale facendo un chiaro riferimento alla CTU di tipo percipiente (si veda l’articolo del 31.08.2016 https://www.ledmagazine.it/ctu-di-tipo-percipiente-per-la-quantificazione-di-un-credito/del 31.08.2016), ha ritenuto l’istanza meritevole di accoglimento considerato che: “la “prova scritta”, alla cui esistenza viene subordinata la concessione dell’ordinanza ingiuntiva ex art. 186 ter, c.p.c., deve essere intesa, come ha puntualizzato la Corte Costituzionale (sent. n. 295/95), nella più ampia accezione dell’art. 634 del codice di rito. Rilevato che la consulenza tecnica, come pacifico, non è un mezzo di prova, eccettuati però, i particolari casi, come quello che qui occupa, in cui l’accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi unicamente con l’ausilio di speciali cognizioni tecniche, ed allora la consulenza assurge a vera e propria fonte oggettiva di prova; considerato quanto all’ammissibilità di emissione di ordinanza ingiuntiva ex art.186 ter, c.p.c , sulla scorta di una ctu, che la stessa non appare punto preclusa, potendo il giudice di merito ritenere “ricorrenti le condizioni per l’emanazione di ordinanza ex art.186 ter, c.p.c, per il pagamento del saldo contabile dovuto dalla banca al correntista, qualora la prova scritta del credito consista nelle risultanze della c.t.u. contabile che come tale rappresenta un documento che riporta l’ esatto andamento del c/c e l’esatto ammontare dei saldi attivi e passivi “(Tribunale Brindisi, sent del 30/7/07; Tribunale Napoli, ord. 12/10/12) ; rilevato, infine, che la convenuta nessuna doglianza ha sollevato in merito alla c.t.u; ritenuto, quindi, che l’istanza formulata risulta suffragata da prova scritta alla luce della documentazione in atti e dalle risultanze della ctu, risultanze come detto non contestate dalla parte convenuta è, cosi, meritevole di accoglimento nei termini di cui all’ istanza INGIUNGE.
* Avvocato civilista presso il Foro di Latina
** Avvocato civilista e amministrativista del Foro di Roma