Privacy: da maggio 2018 il nuovo Regolamento per tutti i Cittadini d'Europa 4

Privacy: da maggio 2018 il nuovo Regolamento per tutti i Cittadini d’Europa

PREVALENZA DEL DIRITTO DI DIFESA SULLA PRIVACY AFFERMATA DALLA GIURISPRUDENZA ITALIANA. QUADRO DELLA SITUAZIONE IN VISTA DELL’APPLICAZIONE, DAL 25 MAGGIO 2018, DEL NUOVO REGOLAMENTO UE 679/2016 (www.garanteprivacy.it) IN TUTTI I PAESI DELL’ UNIONE.

di Beatrice Celli * e Gloria Naticchioni**

Sul tema, ai massimi livelli giurisprudenziali (Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, pronuncia n.3034/2011, punto 4.1) è stato affermato che:
<>. Dalla lettura della Sentenza a Sezioni unite sopra riportata si ricava che, qualora tra il diritto alla riservatezza e quello alla corretta esecuzione di un processo vi sia divergenza, premesso che le disposizioni regolanti il processo hanno natura speciale rispetto a quelle contenute nel cd. Codice della privacy (D.Lgs. n. 196 del 2003), dovranno prevalere quelle concernenti la disciplina processuale.
Altra massima posta dalla Cassazione civile (Sezione III, n.7783/2014) è la seguente: “L’interesse alla riservatezza dei dati personali, anche quando riguardino soggetti terzi rispetto alle parti del giudizio, deve cedere a fronte di autentiche esigenze di difesa di altri interessi giuridicamente rilevanti, fra cui quello al corretto e coerente esercizio del diritto di difesa in giudizio, assumendo in ogni caso e a fronte di ogni decisione come criterio direttivo la comparazione tra gli interessi concretamente coinvolti: comparazione a cui deve procedere il giudice del merito, sulla base del suo sereno ed equilibrato apprezzamento. Unica condizione richiesta è che l’utilizzazione dei dati personali – consentita in tal caso dall’art. 24 D.Lgs. n. 196/2003 (c.d. codice della privacy) senza il consenso dell’interessato – sia pertinente alla tesi difensiva e non eccedente le sue finalità; che sia, cioè, utilizzata esclusivamente nei limiti di quanto necessario al legittimo ed equilibrato esercizio della propria difesa”.
Anche nell’ambito della giurisdizione amministrativa, il Consiglio di Stato, con la pronuncia dell’adunanza Plenaria n. 5 del 1997 e con le sentenze n .2366/2002; n.2975/2008, n.1162/2012 e n. 1113/2015 dopo avere ricordato come l’art. 24, comma 7, L. 241/1990 dispone che debba essere “garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici” ha affermato la prevalenza del diritto all’accesso sulla tutela della riservatezza dei dati di un terzo quando il fine è quello di tutelare una posizione qualificata dall’ordinamento come meritevole di tutela. Posizione che può essere quindi costituita anche da un interesse legittimo di rango inferiore al diritto soggettivo. Sempre il Consiglio di Stato, IV Sezione con la sentenza n.2472 del 2014 ha stabilito che: “La modifica della legge n. 241 del 1990, operata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, ha codificato la prevalenza del diritto di accesso agli atti amministrativi e considerato recessivo l’interesse alla riservatezza dei terzi, quando l’accesso sia esercitato prospettando l’esigenza della difesa di un interesse giuridicamente rilevante. L’equilibrio tra accesso e privacy è dato dal combinato disposto degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. Codice della privacy) e delle norme di cui alla legge n. 241 del 1990. La disciplina che ne deriva delinea tre livelli di protezione dei dati dei terzi, cui corrispondono tre gradi di intensità della situazione giuridica che il richiedente intende tutelare con la richiesta di accesso: nel più elevato si richiede la necessità di una situazione di “pari rango” rispetto a quello dei dati richiesti; a livello inferiore si richiede la “stretta indispensabilità” e, infine, la “necessità”. In tutti e tre i casi, quindi, l’istanza di accesso deve essere motivata in modo ben più rigoroso rispetto alla richiesta di documenti che attengono al solo richiedente. (Riforma in parte T.A.R. Lazio Roma, Sezione III, n. 9036/2013)”
Pertanto se l’istanza di accesso a notizie riguardanti un terzo è relativa ai dati c.s. supersensibili riguardanti lo stato di salute o la vita sessuale essa dovrà essere approfonditamente ed adeguatamente motivata.
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La giurisprudenza interna formatasi negli anni è quindi coerente con il regolamento UE di prossima diretta efficacia nel nostro paese il quale, al quarto considerando afferma che il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta ma va contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità. Tra i valori basilari non possono essere compromessi dalla privacy troviamo elencati la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di espressione e d’informazione, la libertà d’impresa, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, nonché la diversità culturale, religiosa e linguistica. Riferimenti al diritto di difesa si trovano, poi, in diverse norme, a cominciare dall’ articolo 18 che impone al titolare del trattamento dei dati – anche una volta che non ne abbia più bisogno – la conservazione degli stessi e una ostensione che rimanga limitata alle strette necessità dell’interessato, quali accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria. Ancora si consideri l’articolo 21, che nega il diritto ad opporsi al trattamento quando il titolare dimostri che i dati sono necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria mentre l’articolo 49 ammette il trasferimento o un complesso di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, a condizione che ciò sia necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.
A ben guardare, dunque, può ben ritenersi che il diritto di difesa – sia in base alla giurisprudenza Italiana, civile e amministrativa che alla luce delle disposizioni del regolamento UE 679/2016 (come applicabile in Italia dal 25 maggio 2018) – prevale sempre sul diritto alla riservatezza dei dati personali. Criterio al quale farà bene l’interprete a non opporre resistenza, in difetto di ben circostanziati e identificati presupposti di merito.

* avvocato civilista Foro di Latina
** avvocato civilista e amministrativista del Foro di Roma

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