UNO SGUARDO RAVVICINATO SUL PROCEDIMENTO SPECIALE CHE STA RIVOLUZIONANDO IL PROCESSO PENALE * UN ‘PROGETTO’ AL POSTO DELLA SANZIONE: COSI’ IL REO INCONTRA LA SOCIETA’ * IL CASO DI LATINA VISTO DAL RESPONSABILE DELL’UFFICIO MEDIAZIONE PENALE E GIUSTIZIA RIPARATIVA.
di Pasquale Lattàri*
Con recentissima sentenza 91 del 27 aprile 2018 la Consulta ha definitivamente affermato la perfetta conformità alla Costituzione del procedimento di messa alla prova (art. 464 bis e seg.ti cpp) contestato in radice ed a più riprese.
La sentenza ha affrontato trasversalmente e sotto diversi profili la ratio dell’istituto rigettando la questione incidentale sollevata dal Tribunale di Grosseto, così investendo la Corte circa numerosi profili e l’intera struttura del procedimento di messa alla prova.
La legge 67 del 2014 ha introdotto il procedimento speciale – al pari degli altri previsti nel cpp – di messa alla prova, che riprende – diversificandolo – stesso strumento processuale della messa alla prova del procedimento penale minorile del 1988.
Per l’Italia, proprio l’introduzione del procedimento di messa alla prova nel processo penale per i minorenni ha segnato l’inizio di ogni confronto in tema di giustizia riparativa. La legge 67 ha ampliato il dibattito.[1]
L’introduzione del procedimento di messa alla prova ad opera della legge 67 del 2014 ha consentito di rompere, nell’ordinario processo penale, la corrispettività reato-pena (giustizia retributiva) ed ha aperto la prospettiva diversa di una giustizia cd riparativa: si irroga non una pena ma un vero progetto – con tanto di prescrizioni ed adempimenti – di messa alla prova: ove l’imputato adempia al progetto, il giudice pronuncia l’ estinzione del reato.
Il procedimento di messa alla prova è un vero e proprio procedimento speciale (al pari di altri previsti nel codice di procedura); prevede un progetto[2] con contenuti e prescrizioni specifiche alcuni dei quali necessari: con impegni ed attività a favore della società (lavoro socialmente utile) con finalità responsabilizzante e con rivisitazione della propria condotta; e con la mediazione penale come contenuto possibile del progetto a favore della vittima.[3]
Il progetto, ove adempiuto e rispettato, porta alla estinzione del reato.
La ratio e le caratteristiche del procedimento di messa alla prova sono molteplici:
1-la funzione recuperatoria: il percorso di reinserimento è disposto dal giudice che valuta: “possibilità di rieducazione e di inserimento del soggetto nella vita sociale” e nell’”evoluzione della personalità verso modelli socialmente adeguati”.
Il percorso ha: 1) una componente afflittiva – a salvezza della funzione punitiva – finalizzata al recupero del soggetto: contenuto del progetto con obbligo di lavoro di pubblica utilità e possibile ristoro danni e mediazione penale; 2) una componente premiale: estinzione del reato
2 -la funzione deflattiva dei procedimenti penali attuata con l’estinzione del reato dichiarata dal giudice in caso di esito positivo della prova.
La sentenza 91 Consulta è illuminante circa la nuova visione di intervento sanzionatorio in materia penale e quindi proprio circa la giustizia riparativa.
La Consulta aveva scrutinato altre questioni su aspetti specifici.[4]
Ma con la sentenza 91 del 2018 la Consulta ha affrontato i dubbi del giudice rimettente circa il contrasto del procedimento di messa alla prova con numerosi articoli della Carta Costituzionale (3,11, 25, 27) in quanto l’intervento ed i poteri del giudice e l’efficacia dei suoi provvedimenti è condizionato dal consenso dell’imputato o in quanto è prevista l’ espiazione della sanzione penale senza alcuna condanna definitiva da parte del magistrato.
La Consulta ha dichiarato la conformità della ratio e delle disposizioni essenziali del procedimento di messa alla prova alla Costituzione.
Afferma la Consulta che l’approccio al procedimento di messa alla prova è del tutto nuovo al punto “ da non consentire un riferimento nei termini tradizionali alle categorie costituzionali penali e processuali, perché il carattere innovativo della messa alla prova «segna un ribaltamento dei tradizionali sistemi di intervento sanzionatorio»”. (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 31 marzo 2016, n. 36272).
Come hanno riconosciuto le sezioni unite della Corte di cassazione, «questa nuova figura, di ispirazione anglosassone, realizza una rinuncia statuale alla potestà punitiva condizionata al buon esito di un periodo di prova controllata e assistita e si connota per una accentuata dimensione processuale, che la colloca nell’ambito dei procedimenti speciali alternativi al giudizio (Corte cost., n. 240 del 2015). Ma di essa va riconosciuta, soprattutto, la natura sostanziale. Da un lato, nuovo rito speciale, in cui l’imputato che rinuncia al processo ordinario trova il vantaggio di un trattamento sanzionatorio non detentivo; dall’altro, istituto che persegue scopi specialpreventivi in una fase anticipata, in cui viene “infranta” la sequenza cognizione-esecuzione della pena, in funzione del raggiungimento della risocializzazione del soggetto» (Cass., sez. un., n. 36272 del 2016).
L’ordinanza che dispone la sospensione del processo e ammette l’imputato alla prova non costituisce un titolo per dare esecuzione alle relative prescrizioni. Il trattamento programmato non è infatti una sanzione penale, eseguibile coattivamente, ma dà luogo a un’attività rimessa alla spontanea osservanza delle prescrizioni da parte dell’imputato, il quale liberamente può farla cessare con l’unica conseguenza che il processo sospeso riprende il suo corso.
Si tratta di una caratteristica fondamentale, perché viene riservata alla volontà dell’imputato non soltanto la decisione sulla messa alla prova, ma anche la sua esecuzione.
Il trattamento per sua natura è caratterizzato dalla finalità specialpreventiva e risocializzante che deve perseguire e deve perciò essere ampiamente modulabile, tenendo conto della personalità dell’imputato e dei reati oggetto dell’imputazione, sicché, considerata anche la sua base consensuale, non se ne può prospettare l’insufficiente determinatezza in riferimento all’art. 25, secondo comma, Cost. “…Come questa Corte ha già rilevato, «la normativa sulla sospensione del procedimento con messa alla prova comporta una diversificazione dei contenuti, prescrittivi e di sostegno, del programma di trattamento, con l’affidamento al giudice di “un giudizio sull’idoneità del programma, quindi sui contenuti dello stesso, comprensivi sia della parte ‘afflittiva’ sia di quella ‘rieducativa’, in una valutazione complessiva circa la rispondenza del trattamento alle esigenze del caso concreto, che presuppone anche una prognosi di non recidiva” (Sezioni unite, 31 marzo 2016, n. 33216)» (ordinanza n. 54 del 2017).
Basandosi l’istituto della messa alla prova sulla richiesta dell’imputato, che allega il programma di trattamento fatto elaborare dall’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, è evidente che ogni integrazione o modificazione di questo programma ritenuta necessaria dal giudice richieda il consenso dell’imputato.
Qualora, infatti, il giudice consideri il programma proposto inidoneo a perseguire le finalità del trattamento, l’imputato deve poter scegliere se accettare le integrazioni o le modificazioni indicate oppure proseguire il giudizio nelle forme ordinarie: ciò non menoma le prerogative dell’autorità giudiziaria e non integra quindi la violazione dell’art. 101 Cost., dato che la facoltà è conforme al modello legale del procedimento.” (sentenza Consulta 91 del 2018)
La Corte ha anche rigettato tutti gli altri profili pretesi di incostituzionalità.
La legittimità del procedimento di messa alla prova e la piena conformità degli strumenti di giustizia riparativa alla Costituzione è chiara.
L’accesso alla messa alla prova ed alla mediazione penale – e, in sostanza, agli strumenti di giustizia riparativa – è ormai solo un problema culturale: occorre che tali strumenti siano conosciuti e diffusi tra gli operatori ed i cittadini perché grandi sono le opportunità e possibilità che offrono.
La situazione nel distretto pontino
In molti Tribunali e altri territori l’avvio dei procedimenti di messa alla prova e di mediazione penale ha numeri elevati. Nel tribunale di Latina entrambi i procedimenti, tanto di messa alla prova che la mediazione per gli adulti, sono più esigui. Sembra quasi che tale parte del codice di procedura penale sia del tutto negletta dagli operatori.
Ma, in linea generale, anche in provincia di Latina (foro di appartenenza di chi scrive – NdR), sono tanti i segnali di positività e concreta apertura alle prospettive della giustizia riparativa:
-nello stesso territorio pontino è da più di 10 anni attivo l’Ufficio che, su invito del Tribunale per i minorenni, pratica la mediazione penale; la presenza dello stesso ha consentito di attivare – nell’Ufficio di mediazione penale e giustizia riparativa di Latina – anche il servizio per la mediazione per gli adulti a seguito di protocollo con l’UEPE di Latina http://www.ordineavvocatilatina.it/node/1631 che rende perfettamente percorribile l’intero procedimento di messa alla prova;
– l’Ufficio di giustizia riparativa ha concluso il primo percorso formativo per mediatori penali e diverse sono state le iniziative sulla giustizia riparativa (http://www.ordineavvocatilatina.it/corso-base-di-formazione-mediatore-penale)
-in questo inizio maggio proprio a Latina – prima studentessa in Italia – si è completato il progetto di alternanza scuola lavoro sulla giustizia riparativa nell’Ufficio di mediazione penale e giustizia riparativa del capoluogo pontino https://agensir.it/quotidiano/2018/3/16/diocesi-latina-studentessa-liceale-sceglie-lalternanza-scuola-lavoro-presso-lufficio-mediazione-penale-del-consultorio-della-chiesa-locale/;
-l’Uepe di Latina proprio in questi giorni ha inviato i primi casi di mediazione penale – nell’ambito di procedimenti di messa alla prova ex lege 67 del 2014 – all’Ufficio di mediazione penale e giustizia riparativa della Provincia.
Le opportunità da cogliere sono tante ed occorre puntare sulla sensibilizzazione degli operatori e sull’apertura fiduciosa a tale possibilità indiscussa di risoluzione del conflitto penale che, dal diretto confronto fra la società e la parte offesa, può essere riparato e ricucito con indubbi vantaggi per il reo, la vittima, la comunità dei cittadini.
* responsabile Ufficio Mediazione penale e Giustizia riparativa di Latina
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[1] Le previsioni legislative del proc.to di messa alla prova hanno scalzato il dogma più indiscusso della di Latinagiustizia penale: fare giustizia dinanzi ai reati esige la sentenza di condanna ad una pena….condanna che retribuisca (giustizia retributiva) con la pena il reo per il reato commesso con la pena modellata sullo schema della corrispettività …+ grave il reato +grave la pena o se si vuole sul sistema o immagine tradizionale della giustizia della bilancia: negativo per negativo….retribuire il male con un altro male.
[2] un progetto di azioni consapevoli e responsabili da parte del reo verso la società – quale vittima generale ed aspecifica del reato – e verso la vittima specifica per riparare gli effetti distruttivi del reato che ha rotto i legami personali o sociali . In precedenza ( nell’ordinamento penitenziario del 1975 nelle misure alternative alla detenzione ..sono previste attività in favore della vittima…degli adempimenti sociali o familiari..(art. 47) era infatti possibile una progettazione di prescrizioni alternative alla pena da parte del reo solo in fase di esecuzione…quando già c’era stata la pena poi applicare.
Il presupposto dell’intero intervento legislativo è che il reato è anche e non solo violazione della norma penale ma violazione e rottura della relazione e dei diritti sociali e dei diritti individuali della vittima e che nessuna pena può cancellare il reato sia in termini ideali che materiali…e che il mero risarcimento del danno (com’è tutt’ora l’esito della costituzione di parte civile) non da ristoro alle persone…
[3] Il legislatore italiano della legge 67 ha avuto un forte impulso e sostrato nella normativa internazionale; in particolare nella DIRETTIVA N° 29 DEL 2012 DEL PARLAMENTO E CONSIGLIO EUROPEO che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.
Nella parte considerando della direttiva 29 si prevede che:
– Il reato è anche violazione dei diritti individuali (n. 9);
– La mediazione penale è un servizio di giustizia ripartiva (n. 46); e tali servizi “possono essere di grande beneficio per le vittime, ma richiedono garanzie volte a evitare la vittimizzazione secondaria e ripetuta, l’intimidazione e le ritorsioni. È opportuno che questi servizi pongano al centro gli interessi e le esigenze della vittima, la riparazione del danno da essa subito e l’evitare ulteriori danni. Nell’affidare un caso ai servizi di giustizia riparativa e nello svolgere un processo di questo genere, è opportuno tenere conto di fattori come la natura e la gravità del reato, il livello del trauma causato, la violazione ripetuta dell’integrità fisica, sessuale psicologica della vittima, gli squilibri di potere, l’età e la maturità o la capacità intellettiva della vittima, che potrebbero limitarne o ridurne la facoltà di prendere decisioni consapevoli o che potrebbero pregiudicare l’esito positivo del procedimento seguito.”
[4] Circa aspetti processuali relativamente ai procedimenti in corso al momento dell’entrata in vigore dell’istituto (definito con sentenza 240 del 2015 di infondatezza della questione) e sulle circostanze di reato e sui reati ai fini dell’ammissibilità al rito e sulla valutazione delle stesse (definito con ordinanza 54 del 2017 di inammissibilità ed infondatezza).