Mentre la notizia fa il giro dei quotidiani e del web, riceviamo e volentieri pubblichiamo – direttamente dall’avvocato Lattàri di Latina – una chiara illustrazione dei nuovi profili giuridici con cui, sulla questione TFR per il settore pubblico, è tornato ad impegnare i giudici della Corte Costituzionale.
di Pasquale Lattàri*
La questione giuridica non è complicata: diverse disposizioni di legge con la crisi economica hanno previsto il differimento del pagamento del TFR/TFS per i dipendenti pubblici, con uno slittamento di diversi mesi se non anni (in ragione dell’importo).
E’ stato facile per chi scrive individuare il contenuto dell’azione da sentenze della Consulta. Proprio nello studiare material e della Consulta – per il giudizio definito con la sentenza 178 del 2015 https://www.ledmagazine.it/tra-giustizia-riparativa-e-la-sentenza-della-consulta-n-1782015-intervista-allavv-pasquale-lattari-il-diritto-per-combattere-i-conflitti/ – mi ero imbattuto in due sentenze della Consulta n. 7 del 2014 e 223 del 2012 che dichiaravano inammissibile la questione di costituzionalità sollevata per alcuni magistrati proprio sul differimento del TFR/TFS, ma la Consulta la dichiarava inammissibile solamente perché non i lavoratori non erano ancora in pensione e quindi non avevano il diritto al TFR.
Ergo bastava trovare un dipendente che, invece, fosse in pensione ed avesse diritto al TFR/TFS o alla cd buonuscita. L’occasione di predisporre il ricorso era giunta proprio per una signora di Latina, appena andata in pensione, ma l’azione non fu attivata dall’interessata per sue ragioni personali. Ho avuto modo di procedere più tardi, avendo proposto l’azione all’Organizzazione Sindacale cui, all’epoca, prestavo consulenza. Ci fu, così, modo di reperire un caso idoneo per il quale depositare ricorso dinanzi al Tribunale di Roma sezione lavoro nell’interesse di una dipendente ministeriale (nelle more dell’udienza ho rinunciato al mandato per dissapori con la dirigenza del Sindacato stesso).
Che la questione sia di immediata percezione e grande rilevanza per tutti i dipendenti pubblici emerge ictu oculi dalle ordinanza di rimessione alla Consulta decise con le sentenze n. 7 del 2014 e 223 del 2012.
In sostanza, i dipendenti pubblici che hanno maturato il diritto al TFR/TFS – in ragione dell’accantonamento disposto ex lege – non possono ottenerne la liquidazione immediatamente ed in unica soluzione, come era previsto dalla normativa ex art. 26 dpr 1032/73. Ciò a causa della legislazione emanata in anni recenti di emergenza finanziaria, finalizzata innanzitutto alla riduzione delle spese pubbliche.
Da questa impostazione sono derivate, in particolare, le seguenti norme:
1- l’art. 3 co.2 dl 79 del 1997 convertito in legge 140 del 1997 – Comma modificato dall’articolo 1, comma 22, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, a decorrere dall’entrata in vigore del D.L. 138/2011 – e modificato art. 1 co.484 e 485 lex 147 del 2013 attualmente vigente recita:
Articolo 3
Trattamento di fine servizio e termini di liquidazione della pensione.
Il trattamento pensionistico dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, compresi quelli di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 2 dello stesso decreto legislativo, è corrisposto in via definitiva entro il mese successivo alla cessazione dal servizio. In ogni caso l’ente erogatore, entro la predetta data, provvede a corrispondere in via provvisoria un trattamento non inferiore al 90 per cento di quello previsto, fatte salve le disposizioni eventualmente più favorevoli.
– Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l’ente erogatore provvede decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’amministrazione, decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l’ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi (1).
2 – l’art. 12 comma 7 dl 78 del 2010, comma modificato dall’articolo 1 della Legge 30 luglio 2010, n. 122 in sede di conversione, modificato dall’articolo 1, comma 484, lettera a), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che:
7.7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall’Aggiornamento del programma di stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, il riconoscimento dell’indennità di buonuscita, dell’indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall’impiego è effettuato (14):
- a) in un unico importo annuale se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro;
- b) in due importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro.
In tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro e il secondo importo annuale è pari all’ammontare residuo;
- c) in tre importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 100.000 euro , in tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 50.000 euro e il terzo importo annuale è pari all’ammontare residuo (15).
La normativa suindicata, che ha dilazionato e rateizzato il pagamento della indennità di buonuscita ai dipendenti statali, è stata sottoposta al vaglio della Consulta con diverse ordinanze incidentali che ne evidenziavano la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale.
Ma la Corte Costituzionale non ha deciso nel merito solo ed esclusivamente perché i soggetti ricorrenti nei giudizi a quo dai quali sono scaturite le questioni di costituzionalità non avevano maturato il diritto al trattamento di fine servizio o di buonuscita e quindi v’era “l’assenza di un pregiudizio e di un interesse attuale ricorrere rende evidente che il rimettente non deve fare applicazione della norma impugnata.” e per questo dichiarata inammissibile (vd. Sentenza n.7 del 2014 n.3 in diritto e Sentenza n. 223 del 2012 n. 10 in diritto) (vd all.)
Ma nel caso de quibus invece la ricorrente è in pensione e la normativa in questione va applicata e la stessa normativa va applicata alla causa e reca pregiudizio e lesioni alla ricorrente e quanto rilevato nelle ordinanze suindicate remissione resta integro e valido.
In particolare come risulta dalle stesse va ricordato che:
– Con ordinanza Tar Umbria n. 54 del 2012 (registro ordinanze della Consulta) (vd all.) si è sollevato questione di costituzionalità definita con sentenza Consulta n. 223 del 2012
“7. – ….
Dal primo gennaio 2011 la disciplina della buonuscita dei magistrati viene dunque ad essere assoggettata al differente regime di cui all’art. 2120 del codice civile, concernente il trattamento di fine rapporto.
Tale innovazione, a carattere strutturale (non essendo prevista per un limitato arco temporale, seppure giustificata, anch’essa, «a titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici», in funzione del contenimento della dinamica della spesa corrente), modifica sensibilmente in peggio il trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici, ed in particolare dei magistrati, e rende dubbia la legittimità costituzionale del comma 7 dello stesso art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, che consente lo scaglionamento delle corresponsione dell’indennità (fino a tre importi annuali, a seconda dell’ammontare complessivo della prestazione), in quanto determina una perdita patrimoniale certa, se non altro in ragione della mancata previsione di interessi per la dilazione del pagamento, in deroga alla disciplina delle obbligazione pecuniarie. Si intende osservare che se lo scaglionamento della buonuscita poteva giustificarsi nella logica della specificità di tale istituto, peraltro espressione del quid proprium del rapporto di pubblico impiego, una volta intervenuta la scelta del legislatore di prevedere un regime comune del trattamento di fine servizio applicabile a tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non appare ragionevole imporre ai soli dipendenti pubblici lo scaglionamento dell’indennità di buonuscita. Ciò si riflette anche in termini di violazione del principio di eguaglianza, di cui all’art. 3 della Costituzione, e di violazione dell’art. 36 della Costituzione, caratterizzandosi la buonuscita come «retribuzione differita» (pur se legata ad una concorrente funzione previdenziale). Tale differimento presenta un aggiuntivo carattere di irragionevolezza per il personale di magistratura, il cui pensionamento è legato al compimento del settantacinquesimo anno di età, epoca che, naturalmente oltre che statisticamente, abbrevia le prospettive di vita, e dunque anche di effettiva fruibilità di tale retribuzione differita.
– Ordinanza TAR Lazio n. 194 del 2012 (registro ordinanze della consulta) (vd. all.) definita con sentenza Consulta n. 7 del 2014. In detta ordinanza si evidenzia:
“…... Infatti, come evidenziato dal T.A.R. Calabria, «il mero differimento della retribuzione non risponde ad alcuna logica di riduzione di spesa, ne’ può essere apprezzato in sede comunitaria, atteso che non si tratta di una misura strutturale ma di un mero rinvio della spesa, di talché la razionalità del “prelievo” mascherato cede innanzi alle esigenze di trasparenza dello Stato con il cittadino, oltre che di lealtà dello Stato-datore di lavoro con il dipendente che esige la giusta remunerazione di una vita di lavoro; analogo rilievo vale per la nuova e diversa incisione del computo dei trattamenti di fine servizio». Inoltre, viene leso – senza che lo richieda il soddisfacimento di altri e più pregnanti principi costituzionali, nell’ottica di un ragionevole bilanciamento – il principio di affidamento del pubblico dipendente nell’ordinario sviluppo economico della carriera, comprensivo del trattamento collegato alla cessazione del rapporto di impiego. «E’, del resto, fatto notorio che il pubblico dipendente, in molti casi, si propone – proprio attraverso l’integrale ed immediata percezione del trattamento di fine rapporto – di recuperare una somma già spesa o in via di erogazione per le principali necessità di vita (pensiamo all’acquisto di una casa, alle spese per il matrimonio di un figlio, alla necessità di cure mediche, ecc.), ovvero di fronteggiare o adempiere in modo definitivo ad impegni finanziari già assunti, magari da tempo (pensiamo all’estinzione di un mutuo)». A ciò si aggiunge che «vengono discriminati “in peius” i pubblici dipendenti rispetto a tutti gli altri cittadini e/o lavoratori, con palese violazione dell’art. 3 Cost., posto che nei riguardi dei lavoratori privati il (privato) datore di lavoro non è legittimato ad effettuare alcuna rateizzazione del TFR». Palese anche «la violazione dell’art. 36 Cost., tenuto conto che il trattamento di fine rapporto, e gli istituti equivalenti, altro non sono se non una retribuzione differita, i cui importi devono pertanto essere restituiti al lavoratore al momento della cessazione del rapporto. Non appare dunque appropriato che il datore di lavoro, approfittando della coincidenza tra questo suo ruolo e quello di Legislatore, dilazioni dei pagamenti che sono dovuti nella loro interezza, a fronte del prelievo frattanto operato, e contestualmente rivoluzioni, da un giorno all’altro, le regole in ordine alle modalità di quantificazione dell’indennità di buonuscita, ledendo il principio di buona fede nell’esecuzione del contratto». Infine «viene completamente svuotata la capacità autorganizzativa delle P.A., che dovrebbero normalmente potersi esprimere anche in riferimento allo stato economico del personale, secondo i generali principi espressi dall’art. 97 Cost.».
I rilievi di cui alle ordinanze suindicate sono attuali ed anzi ancor più pregnanti considerato che nelle more ( le ordinanze di remissione sono del 2012!!) la normativa è stata ulteriormente modificata in peius per i diritti dei dipendenti pubblici dalla normativa successiva (vd lex del 147 del 2013).
Le norme in questione (vd dl 78/2010 e dl 138/11 e lex 147 del 2013) sono state emanate in un diverso arco di tempo, in ragione della crisi economica e finanziaria imposta agli Stati dalle determinazioni UE circa il pareggio di bilancio.
Ma ciò che è rilevante è la cd natura strutturale delle modifiche legislative che anziché essere transeunti, temporanee e consentanee allo scopo cui sono finalizzate le legislazioni emergenziali, hanno . di fatto – reso strutturali restrizioni, dilazioni e riduzioni di spesa.
Sotto questo profilo, ai fini della valutazione della correttezza del cd bilanciamento di interessi che il legislatore deve effettuare tra l’interesse pubblico al perseguimento del cd pareggio di bilancio ed il rispetto dei diritti soggettivi dei lavoratori in gioco, diventano essenziali natura e durata delle misure legislative.
Al riguardo la sentenza della Consulta n. 178 del 2015 – sempre relativa a norme che evitavano adeguamenti retributivi ai pubblici dipendenti e comunque finalizzate a congelare la spesa pubblica – ha evidenziato che il protrarsi delle disposizioni restrittive dei diritti dei cittadini ad libitum e per un tempo esteso (nel caso in questione sino al 2015 quindi 6 anni!!) è da considerarsi intollerabile.
Nel caso de quo la ratio legis è la medesima e non si vede perché si debbano protrarre, anzi considerare strutturali tali misure restrittive e limitative dei diritti soggettivi dei cittadini ed inutilmente dannose per i soli dipendenti pubblici che vedono dilatarsi nel tempo il loro diritto ad ottenere quanto loro spettante.
La normativa suindicata risulta conclusivamente in violazione degli artt. 2,3, 36, 53 e 97 della Costituzione
I principi costituzionali violati sono evidenziati nelle ordinanze in narrativa di rimessione alla Corte Costituzionale di identiche questioni non decise nel merito e dichiarate inammissibili per assenza di lesione in capo ai destinatari di quei ricorsi perché ancora in servizio (vd).
Nel caso dei dipendenti in servizio la questione di legittimità costituzionale è rilevante – il Giudice deve necessariamente applicare tale normativa prima di provvedere sul petitum – e non manifestamente infondata per le ragioni sopra evidenziate.
Il Tribunale di Roma sezione lavoro ha sollevato la questione di costituzionalità. I termini su cui si giocherà la definizione da parte della Consulta sono evidenti… Vedremo: è lecito confidare.
Davvero “in bocca al lupo” ai dipendenti pubblici, mentre altre questioni di costituzionalità per la delicata materia sono già in corso. Sta alla pazienza e all’attenzione dei giudici evidenziarle.
Tempi previsti per la pronuncia da parte della Corte?
Veloce aggiornamento, viste le richieste sul tema che si rinnovano anche anche sulla nostra pagina Facebook a margine dell’articolo dell’avv.Lattari.
La decisione della Corte resta sulla rampa di lancio almeno fino ad aprile 2019. L’esito si porta dietro comprensibile attesa non solo da parte di Lavoratori e Pensionati interessati, ma anche dello stesso Governo per le inevitabili scompensi che avrebbe su ‘Quota 100’ una eventuale approvazione del TFR inteso come retribuzione differita (da liquidare nel momento stesso in cui un lavoratore va in pensione)!
Buongiorno, è dato sapere quando la Corte Costituzionale si pronuncerà?
La decisione della Corte resta sulla rampa di lancio almeno fino ad aprile 2019. L’esito si porta dietro comprensibile attesa non solo da parte di Lavoratori e Pensionati interessati, ma anche dello stesso Governo per le inevitabili scompensi che avrebbe su ‘Quota 100’ una eventuale approvazione del TFR inteso come retribuzione differita (da liquidare nel momento stesso in cui un lavoratore va in pensione)!