In vigore dal 4 luglio 2016, la riforma delle libere professioni è realtà.

In vigore dal 4 luglio 2016, la riforma delle libere professioni è realtà.

L’Europa incentiva l’evoluzione normativa dei singoli paesi membri.

Il Dipartimento Politiche Europee ha inviato lo scorso giugno alla Commissione europea il Piano nazionale definitivo di riforma delle professioni, frutto della cooperazione fra lo stesso Dipartimento e le amministrazione pubbliche, l’Isfol e le Regioni, sentiti gli Ordini, i Collegi e le associazioni di categoria. Con l’entrata in vigore del 4 luglio scorso , la nuova normativa dà finalmente attuazione all’art. 59 della direttiva 2005/36/CE che per il riconoscimento delle qualifiche professionali prevede lo screening di tutta la regolamentazione nazionale, verificando se sia non discriminatoria, proporzionata e basata su un motivo imperativo di interesse generale. 

Obiettivo della direttiva è una possibile riduzione o – quanto meno – modifica della regolamentazione sproporzionata dei servizi professionali, valutata dall’Unione come una delle cause di maggiore ostacolo alla mobilità dei professionisti e, conseguentemente, alla crescita economica e allo sviluppo dell’occupazione.

L’Italia ha provveduto all’aggiornamento del proprio database sulle professioni regolamentate: 174 le professioni inserite, dalle 143 del  database precedente, dunque 41 le professioni di nuovo ingresso.

Il Progetto.

Le società tra professionisti (StP) consente di andare oltre la consueta formula dello studio associato, aggregando anche soci iscritti a organi professionali diversi o anche non iscritti affatto (purché il loro contributo sia riservato esclusivamente a prestazioni tecniche o investimenti). In vigore da aprile 2013, è regolamentata dalla Legge di Stabilità 2012 (L. 183/2011), dalla  27/2012 e dal DM 34/2013. Le istruzioni operative sono fornite dalla Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro, con Circolare n. 6 del 29 maggio 2013 e ulteriori chiarimenti sono intervenuti a marzo 2014 con la pubblicazione delle FAQ sugli effetti della Riforma delle Professioni.

Aspetti fiscali.

 Le società tra professionisti godono dello stesso regime fiscale e previdenziale di studi individuali e associazioni professionali. Anche per le Stp di capitali il reddito viene qualificato come autonomo alla luce dell’art. 53, D.P.R. 917/1986, con la differenza che queste società di persone o di capitali sono assoggettate al pagamento IRAP.

I compensi delle StP vanno assoggettati alla ritenuta d’acconto del 20%, con l’applicazione in fattura del 4% derivante dal contributo integrativo a carico del cliente da versare alla Cassa di previdenza.

Gli utili verranno tassati come per gli studi associati, essendo il trattamento fiscale delle Stp equiparabile a quello delle associazioni tra professionisti. La norma non si esprime circa l’assoggettabilità a fallimento delle StP, ma i CdL hanno ritenuto che, non trattandosi di impresa commerciale, l’StP possa accedere all’istituto della composizione della crisi da sovraindebitamento, regolamentata dalla L. 3/2012 (Governo Monti), a sua volta modificata dal D.L. 179/2012.

Le Stp possono senz’altro essere multidisciplinari (art. 10, co. 8, L. 183/2011) così occupandosi di molteplici e diverse attività professionali: saranno i Consigli dei diversi Ordini a verificare il rispetto delle norme deontologiche di ciascun iscritto; in caso negativo risponderà la stessa Stp, ferma tuttavia la responsabilità anche del socio inadempiente. Il quale, anzi, condivide la responsabilità con la società solo se l’illecito disciplinare è conseguenza di direttive stabilite dalla compagine stessa.

Per StP multidisciplinari è sconsigliabile inserire nell’atto costitutivo un’attività professionale prevalente, consentendo – invece – l’iscrizione della Stp a tutti gli albi di appartenenza dei soci e scongiurando il verificarsi di anomalie. Fattispecie esattamente opposta ricorre nel caso di StP impegnata nella  professione forense che non può essere costituita altro che da soci avvocati.

Iscrizione Albi

L’art. 7, D.M. 34/2013 ha stabilito le modalità di iscrizione agli Albi professionali in capo alle StP: sede naturale sono le sezioni speciali istituite presso i Registri delle imprese (con una sezione separata per le società di avvocati) e dell’Albo / Registro dell’Ordine / Collegio professionale al quale sono iscritti i soci professionisti. Se componenti di una società multidisciplinare, è necessaria l’iscrizione nella sezione speciale dell’Albo o Registro dell’attività prevalente. In caso di conferimento alla StP di un incarico professionale, la società deve garantire per iscritto che solo i soci competenti, secondo quanto stabilito dai propri ordini, devono occuparsene,  comunicando il tutto al cliente, il quale può anche scegliere personalmente i soci che dovranno seguire il suo incarico.

Indicazioni dovute  nell’atto costitutivo

  • L’esercizio dell’attività professionale è riservato solo ai soci.
  • L’immissione in qualità di soci è riservata a: professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi (anche in differenti sezioni); cittadini della UE in possesso di titolo di studio abilitante; non professionisti ma solo per prestazioni tecniche o per finalità di investimento. In ogni caso, il numero di soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale deve determinare la maggioranza di 2/3 nelle deliberazioni o decisioni dei soci , pena lo scioglimento della società e la cancellazione dall’albo se non si corre ai ripari in sei mesi.
  • Criteri e modalità di esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società, eseguito solo da soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta.
  • La designazione del socio professionista deve essere compiuta dall’utente o, in mancanza di tessa, il nominativo deve essere precedentemente comunicato per iscritto all’utente.
  • La stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale è obbligatoria.
  • Vanno indicate le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.
  • Nella denominazione sociale della nuova Stp deve comparire la dicitura “società tra professionisti” e non è consentito allo stesso soggetto essere socio di più società.

StP a compagine mista

  • L’oggetto sociale coincide con l’esercizio in via esclusiva di una o più attività professionali per le quali sia richiesta l’iscrizione in albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico da parte dei soci (art. 10, comma 4, l.n. 183/2011 e art. 1, lett.a, Decreto n. 34/2013). Tale oggetto, allora, deve essere esclusivo.
  • In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti è  tale da determinare la maggioranza dei 2/3 nelle deliberazioni o decisioni dei soci; nelle società cooperative i soci non possono essere inferiori a tre.
  • Il venir meno della condizione precedente costituisce causa di scioglimento e cancellazione dall’albo, se nel termine perentorio di sei mesi non sia ristabilita la prevalenza dei soci professionisti.
  • Sono previsti i criteri e modalità per il conferimento e l’esecuzione dell’incarico in ossequio a quanto stabilito dagli artt. 3, 4 e 5 del Decreto n. 34/2013.
  • E’ necessario indicare le modalità di esclusione dalla società del socio cancellato dall’albo professionale in cui risulta iscritto con provvedimento definitivo; tale soggetto non può assumere la qualifica di socio investitore in nessuna altra STP in forza di quanto disposto dall’art. 6, comma 3, lett.c) Decreto n. 34/2013.
  • E’ obbligatoria la stipula di una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile per i danni causati alla clientela dai singoli soci professionisti nell’esercizio della attività professionale.
  • La società ha denominazione sociale (o ragione sociale, come specificato dall’art. 9 del Decreto n. 34/2013) che contenga l’indicazione di società tra professionisti;
  • Sono fissati i criteri di incompatibilità con la partecipazione ad altra società tra professionisti; in proposito, l’art. 6 del Decreto n. 34/2013 disciplina l’incompatibilità del socio professionista e del socio per finalità di investimento.
  • E’ ravvisata l’osservanza da parte dei soci professionisti del codice deontologico dell’ordine di appartenenza e da parte della Stp della deontologia dell’ordine a cui risulta iscritta, tenendo conto delle previsioni dettate dall’art. 8 e dall’art. 12 del Decreto n. 34/2013.
  • Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto professionale per le attività a lui affidate.

Fonte: www.pmi.it

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