“L’EUROPA DEI DIRITTI” è la rubrica che si pone come vera e propria guida per i lettori di LED, pensata e curata dall’Associazione AMIStaDeS per un aggiornamento costante sui temi giuridici che più incidono a livello europeo. Si parlerà delle questioni più dibattute nell’ambito dell’Unione, gli argomenti all’attenzione del Consiglio d’Europa e sempre con l’attenzione vòlta alla tutela dei diritti.
Le pronunce rese dalle Corti europee (Corte di Giustizia dell’Unione Europea e Corte Europea dei Diritti dell’Uomo), gli atti adottati dalle istituzioni e, ancora, tanti quesiti di attualità e rilevanza per la vita dei Paesi membri, anche quando questi interessano altre organizzazioni internazionali operanti nel nostro continente come l’OCSE e l’OSCE.
Parole semplici e nessun tecnicismo per descrivere con immediatezza l’impatto che le decisioni prese a livello istituzionale hanno nella vita sociale e personale delle comunità nazionali e per quanti, cittadini e non, vivono e conoscono la realtà dell’Unione Europea.
di Valentina Nardone*
Profugo, richiedente asilo, rifugiato, migrante economico, beneficiario di protezione internazionale o sussidiaria o umanitaria, migrante ambientale. Sono davvero numerosi gli appellativi e le locuzioni che vengono utilizzate più o meno propriamente per indicare gli individui protagonisti dei flussi migratori, in particolare quelli diretti verso il territorio italiano e, attraverso di questo, quello europeo.
L’appuntamento bimensile con la rubrica “l’Europa dei Diritti” curata dall’associazione AMIStaDeS e inaugurata da questo articolo permetterà ai lettori, tra le altre cose, di familiarizzare gradualmente con ognuno di questi termini, potendo così iniziare a decifrare in modo consapevole uno dei temi di politica interna ed internazionale più caldi del momento, e che tale rimarrà sicuramente nei prossimi anni, per non dire decenni. La prima nozione che vogliamo approfondire è quella di migrante ambientale. Se è pacifico il significato da attribuire alla parola “migrante”, a dar senso alla locuzione è l’aggettivo che l’accompagna, ossia “ambientale”, suggerendo la motivazione principale che spinge le persone a fuggire dal proprio Paese di origine, nel caso di cittadini, o di residenza abituale, in caso si tratti di apolidi, per cercare altrove delle condizioni adeguate che consentano loro di vivere degnamente. Sebbene l’aggettivo sia molto generico, si deve intendere legato a tutte quelle situazioni determinate dal cambiamento climatico come per esempio la desertificazione e la mancanza di salubrità dell’ambiente, che impediscono ad un luogo di essere adeguato a fornire mezzi di sostentamento, rendendolo pertanto invivibile.
Diversamente dai migranti economici, che per definizione si muovono volontariamente in cerca di condizioni di lavoro più favorevoli per migliorare il proprio tenore di vita, i migranti ambientali appartengono alla categoria dei cosiddetti migranti forzati, ossia coloro che non scelgono di andare altrove ma sono invece costretti, perché non possono più rimanere dove sono. Tale “costrizione” si distingue in temporanea o permanente, a seconda della specifica condizione climatica in questione: ad esempio, nel caso della desertificazione, essendo molto difficile che l’emergenza rientri nell’arco della vita di un singolo individuo, la costrizione della migrazione è sicuramente permanente. Quando invece si tratta di alluvioni, tsunami o terremoti la possibilità di ricostruzione, seppur complessa, consente all’individuo di poter (sperare di) ritornare a casa, quindi in questa ipotesi la costrizione della migrazione è temporanea.
A tal proposito va chiarito che né il diritto internazionale, né il diritto europeo hanno finora previsto una normativa ad hoc che faccia esplicito riferimento alla categoria di migranti qui esaminata. La “motivazione ambientale” per cui si va via dal proprio Paese di origine o di residenza abituale non rientra tra quelle la cui sussistenza è condizione per riconoscere né lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951, né di beneficiario della protezione internazionale o sussidiaria ai sensi della più recente versione della cosiddetta Direttiva Qualifiche, ossia la Direttiva 2011/95/UE. Difatti, per riconoscere lo status di rifugiato ai sensi del diritto internazionale ovvero di beneficiario della protezione internazionale ai sensi del diritto europeo bisogna riscontrare che il soggetto richiedente abbia il fondato timore di subire atti persecutori per motivi di razza, religione, nazionalità, per le sue opinioni politiche o per appartenenza ad un determinato gruppo sociale (si noti che queste sono “solo” le condizioni che attengono alla motivazione della persecuzione e che verosimilmente sono alla base della scelta migratoria: vi sono anche altre condizioninecessarie per il riconoscimento della protezione che attengono, ad esempio, all’impossibilità dello Stato di cittadinanza o residenza abituale di offrire aiuto o sostegno).
Di converso, per riconoscere lo status di beneficiario di protezione sussidiaria ai sensi del diritto europeo, accertamento cui si procede qualora non esistano i motivi che giustificano il riconoscimento della protezione internazionale, bisogna verificare che sussistano fondati motivi di rischio effettivo di subire grave danno nel paese di origine o di residenza abituale: espressamente, la normativa prevede che grave danno sia considerata la condanna o l’esecuzione della pena di morte; la tortura o altra forma di trattamento inumano e degradante; la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona (se civile) in caso di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Com’è evidente, non vi è traccia di motivazioni legate alle condizioni climatiche e ambientali del luogo di provenienza.
Alla luce delle previsioni future sui migranti ambientali cui fa spesso riferimento l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (IOM) parlando del nesso tracambiamento climatico e flussi migratori, il silenzio della normativa internazionale ed europea potrebbe diventare presto un problema, giustificando un vuoto per cui persone vulnerabili non possono essere legalmente inquadrate e conseguentemente protette. Tali stime prevedono che 25 milioni fino ad 1 miliardo di migranti ambientali si sposteranno all’interno dei propri Paesi o attraverso i confini internazionali entro la fine del 2050. E vista la galoppante desertificazione dell’Africa e quindi l’espansione, ad esempio, del deserto del Sahara, è altamente probabile che molte di quelle persone saranno spinte alle porte dell’Europa e dell’Italia per chiedere aiuto.
In autonomia rispetto alla normativa internazionale ed europea, il legislatore nazionale ha tuttavia previsto all’articolo 5 comma 6 del D. lgs. 286/98 (Testo Unico sull’immigrazione) l’istituto della protezione per motivi umanitari cui rivolgersi nel caso in cui non sia possibile riconoscere lo status di beneficiario né della protezione internazionale né di quella sussidiaria ma il richiedente non possa comunque essere espulso, ricorrendo le condizioni previste dagli artt. 5, comma 6 e/o 19, comma 1, D.lgs. 286/98. In questa ultima ipotesi, uno dei motivi per i quali può essere riconosciuta la protezione per motivi umanitari è in caso di gravi calamità naturali o altri gravi fattori locali ostativi ad un rimpatrio in dignità e sicurezza, secondo quanto chiarito nella circolare prot. 00003716 del 30.7.2015 del Ministero dell’Interno, Commissione Nazionale per il diritto di Asilo.
Pur esistendo un istituto valido ad offrire protezione ai migranti ambientali, la prassi
dimostra come l’uso di questo strumento normativo non sia ancora pacifico dal momento che non sono rari i casi in cui la richiesta di protezione giustificata da “motivazioni ambientali” viene rifiutata dalle Commissioni Territoriali per la Protezione Internazionale e, in sede di ricorso avverso le decisioni di queste, dalla Commissione Nazionale per il Diritto d’Asilo. Va segnalato però in tal proposito che alcuni interventi giurisprudenziali stanno confermando quanto l’istituto della protezione umanitaria sia da applicare in questi casi. È il caso dell’ordinanza del Tribunale di Bologna del 17 novembre 2014 con cui si è deciso il riconoscimento della protezione per motivi umanitari in favore di un cittadino pakistano il quale, a seguito di un’alluvione che aveva distrutto la sua città ed ucciso molti membri della sua famiglia, era stato costretto a scappare. Più recentemente, il 16 febbraio scorso un’ordinanza del Tribunale dell’Aquila ha riconosciuto la protezione umanitaria ad un cittadino del Bangladesh il quale aveva dichiarato di essersi fatalmente indebitato dopo aver perso il suo terreno agricolo a causa, anche qui, di un’alluvione. Nella motivazione del giudice si leggono espressamente riferimenti alle problematiche legate ai cambiamenti climatici che interessano il Paese tra cui si indicano il land grabbing e la deforestazione.
Allo sforzo giurisprudenziale, che pone i riflettori sulla situazione giuridica dei migranti ambientali, si accompagna anche quello della politica locale. Infatti, su iniziativa della consigliera Eleonora Artesio, il Consiglio comunale di Torino ha approvato questa settimana una mozione che sollecita il riconoscimento dello status di rifugiato/a ambientale a quelle persone che provengono da aree del mondo “ad alto livello di crisi ambientale e desertificazione”. In virtù della mozione, la sindaca del M5S Chiara Appendino è tenuta a far pervenire al Parlamento e al Governo italiano una richiesta affinché “siano varate disposizioni che riconoscano forme di protezione internazionale, analoghe allo status di rifugiato e a quello di protezione sussidiaria, per chi proviene da paesi ad alto livello di crisi ecologica”. La mozione inoltre è interessante per altri due motivi. In primo luogo, perché auspica l’organizzazione di cicli di incontri che favoriscano una presa di coscienza delle conseguenze che i cambiamenti climatici possono avere sulle migrazioni e di come questo possa impattare il sistema legale di riconoscimento di una qualsivoglia protezione ai migranti. In secondo luogo, perché incoraggia una più adeguata formazione dei componenti delle Commissioni Territoriali per il Riconoscimento della Protezione Internazionale che fornisca “indicazioni sull’applicazione ai profughi ambientali delle disposizioni di cui alla Convenzione Internazionale di Ginevra sullo status del rifugiato, in particolare nei casi in cui l’impossibilità o l’incapacità dello Stato di provenienza e/o di transito di intervenire per garantire un ambiente dignitoso configuri una fattispecie di persecuzione”. Posizione (ardita quanto) interessante quest’ultima, che mostra la forte presa di posizione del Capoluogo piemontese, che non è il solo però ad aver preso questa iniziativa: il testo della mozione, infatti, si ispira a quello presentato e discusso anche in altri Consigli Comunali, come quello di Pisa.
Resta da vedere se il tanto atteso Governo (ammesso che si formi) prenderà delle decisioni in merito, ovvero se sarà (ancora) la giurisprudenza a sostenere l’affermazione di una prassi consolidata favorevole al riconoscimento di una protezione specifica per i migranti ambientali.
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