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I MINORI SUI SOCIAL: quando le colpe dei figli…

Di grande interesse la pronuncia dei giudici abruzzesi che, nel solco del delicato rapporto educativo genitori-figli, per la prima volta individuano l’utilizzo del social network come strumento di commissione del reato da parte di un minore.


di Pasquale Lattari *

E’ del 10 Aprile 2018 la notizia che il Tribunale di Sulmona ha condannato i genitori degli undici minorenni che avevano diffuso sui social la foto nuda di una loro coetanea a risarcirgli i danni per 100.000,00 euro in quanto responsabili per le colpe dei figli.
I genitori sotto il profilo civilistico – ex art. 2048 cc – sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori.
Il giudice di Sulmona così coniuga la previsione del 2048 cc: «è in capo al genitore l’onere di provare e di dimostrare il corretto assolvimento dei propri obblighi educativi e di controllo sul figlio, solo in tal modo potendosi esonerare dalla condanna risarcitoria».
I fatti oggettivi – la divulgazione di foto osè della compagna minore – afferma il giudice «esprimono, di per sé, una carenza educativa degli allora minorenni, dimostratisi in tal modo privi del necessario senso critico di una congiura capacità di discernimento e di orientamento consapevole delle proprie scelte nel rispetto e nella tutela altrui. Capacità che invece avrebbero già dovuto godere in relazione all’età posseduta. Tanto è vero che alcuni coetanei ricevuta la foto non l’hanno divulgata».
(Va detto che i genitori della vittima minorenne non avrebbero vigilato sulla condotta imprudente della propria figlia e quindi i danni richiesti sono stati riconosciuti solo in parte).
La sentenza non afferma un principio nuovo – il codice civile e l’art. 2048 cc sono del 1942!! – ma la novità sta nel campo di applicazione a fatti colposi dei minori avvenuti tramite i social.
Ed è in tale nuovo settore che debbono coniugarsi anche gli obblighi educativi dei genitori!!
La responsabilità dei genitori prevista nell’art. 2048 cc è una responsabilità cd indiretta o per fatto altrui (dei figli minori) e sussiste sempre tranne che provino di non aver potuto impedire l’evento.
La giurisprudenza , infatti, esonera i genitori dalla responsabilità se provano – l’onere della prova incombe sui genitori!! – di aver dato al figlio una conveniente educazione (obbligo in educando) e di aver vigilato sulla sua condotta conformemente alla propria condizione (obbligo in vigilando).
Tale prova – non certo agevole – si concretizza nel dimostrare di avere impartito al minore un’educazione adeguata e consona alle proprie condizioni sociali e familiari, o normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione in rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini, alla sua personalità ( Cass. civ., 11 agosto 1998, n. 7459). I genitori devono anche provare di avere esercitato un’ adeguata vigilanza sulla condotta del figlio a riprova della rispondenza della condotta dello stesso all’educazione impartita ed all’età ( Cass. civ., 20 aprile
2007, n. 9509).
I genitori – in concreto – devono dimostrare positivamente di aver osservato gli obblighi di cui all’art. 147 c.c. ossia di averli mantenuti, istruiti ed educati ed assistiti moralmente nel rispetto delle loro capacità inclinazioni naturali ed apirazioni e di aver anche vigilato sulla crescita e condotta “secondo quanto previsto dall’art. 315 bis” (sui diritti e doveri del figlio).
I doveri dei genitori – a cui corrispondono pari diritti del figlio –  sono di natura inderogabile e permanente al fine di dare al figlio una personalità equilibrata e consapevole della propria esistenza individuale, relazionale e sociale.
E’ convinzione condivisa che anche il costume sociale dei ns giorni con tutte le possibilità ed opportunità renda precoce la maturità dei minori sia nelle scelte che nelle determinazioni e nei comportamenti.
Ma ciò non esclude né attenua la responsabilità che l’art. 2048 cod. civ. pone a carico dei genitori sino alla maggiore età anagrafica.
Anzi…proprio in ragione di tale “emancipazione” precoce dei minori i genitori sino alla maggiore età hanno obbligo di vigilare sulla crescita dei figli con l’obbligo di impartire l’educazione necessaria e congrua affinché non arrechino danni a terzi nella loro vita di relazione, dovendo rispondere delle carenze educative a cui l’illecito commesso dal figlio sia riconducibile.
( Cassazione civile, sez. III, 19/02/2014,  n. 3964 principio applicato al caso di violazione delle norme sulla circolazione stradale che provocano danni a terzi: attraversare con semaforo rosso e provocare incidente; ma lo stesso principio è applicato al fatto di viaggiare in due sul motorino senza casco con danni in caso di incidente che è sintomo di grave carenza educativa!!) Va evidenziato che a fronte di questa responsabilità educativa permanente verso i figli per i genitori la responsabilità ricorre sia nel caso di coabitazione dei minori con i genitori che nel caso
di temporaneo allontanamento da casa dei genitori per motivi di lavoro.
Secondo i giudici di Cassazione non è rilevante la circostanza che il figlio avesse avuto esperienze di lavoro e se ciò vale ad escludere la presunzione di “culpa in vigilando”, non è sufficiente ad escludere la “culpa in educando” sempre presunta se il fatto illecito commesso dal figlio minore è di tale gravità da evidenziare l’ incapacità di comprendere il disvalore della propria condotta e dei propri gesti. (Cassazione civile, sez. III, 22/04/2009,  n. 9556) E la responsabilità resta comunque sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza sia con riguardo agli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell’attività educativa che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza, vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare. ( Cassazione civile, sez. III, 14/03/2008,  n. 7050)

Le condotte dei minori ed i fatti commessi sono la cartina tornasole per i giudici da cui desumere lo status di maturità e di temperamento e quindi l’educazione ricevuta dal minore e da cui trarre la sussistenza delle carenze educative che attiva la responsabilità dei genitori ex art. 2048 cc.

Ma applicare tali principi all’attività di navigazione sui social e dalla stessa dedurre le carenze educative e le responsabilità dei genitori comincia ad essere problematico: trattasi di un terreno impervio ex sé rischioso e poco conosciuto proprio dai genitori.
Le fonti di riflessione al riguardo sono amplissime e soprattutto i consigli educativi non possono che essere quelli fondamentali e non certo specifici. Infatti c’è un ostacolo di fondo per i genitori i nell’educazione dei figli al corretto uso dei social: i genitori ne sanno meno dei figli!!
E quindi l’educazione e la sorveglianza dei genitori sui figli in materia è un vero paradosso… Tra i consigli educativi base da dare ai minori vi è certo quello di applicare il buon senso: internet ed i social sono strumenti di comunicazione – anche se straordinari per divulgazione e diffusività – e come per tutte le espressioni divulgative l’esercizio proprio trova limite nel rispetto del diritto altrui…. Ma anche tali concetti valoriali e giuridici “appaiono” e sono percepiti dai ns figli come vaghi o poco concreti… nella rete ed in internet tutto è incorporeo ed immateriale….. lo stesso concetto di buon senso – frutto spesso di lunga esperienza di vita – è concetto contrario all’immediatezza e
estemporaneità della rete e dei social… Insomma …è quindi giusto – passi l’ironia..che in realtà è consapevolezza dell’alto rischio del ruolo educativo e delle responsabilità genitoriali per le condotte dei figli sui social!! – che – anche ai sensi dell’art. 2048 cc – le colpe dei figli ricadano sui padri!!

 

 

* Avvocato Cassazionista, esperto giuslavorista e penalista presso il foro di Latina. Grande conoscitore in materia di mediazione civile e penale, opera quale Mediatore Familiare del Consultorio Familiare Diocesano “Crescere Insieme” che ha contribuito a  fondare nella Diocesi di Latina Terracina, Sezze e Priverno

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