La Mediazione penaleprocollo uepe – uff mediazione penale LT bn
Del concetto di mediazione penale non abbiamo tracce nella normativa positiva del nostro ordinamento. Occorre, anche in tale ambito, far riferimento alle normative internazionali.
La Raccomandazione N.R (99) 19 del Consiglio d’Europa, adottata dal Comitato dei Ministri in data 15.9.1999 su “la mediazione in materia penale”. E’ il testo fondamentale in materia di mediazione penale. La raccomandazione contiene una definizione di mediazione penale comprensiva di ogni procedimento che consente una partecipazione libera ed attiva delle parti – reo e vittima – alla risoluzione delle conseguenze dannose del reato sotto la guida di un terzo imparziale.
Le norme di emersione della mediazione penale nel ns ordinamento come visto coincidono con il proc.to di messa alla prova.
– LEGGE 67 – parla di mediazione curata da centri specializzati- nella nuova disposizione di attuazione cpp dettata dall’art. 141–ter, comma terzo la “possibilità
di svolgimento di attività di mediazione..anche avvalendosi a tal fine di centri o strutture pubbliche o private”
– il Processo penale minoirle – art.28 cppm e 27 disp att cppm – parla di conciliazione e riparazione
-l’art.28 che contempla la sospensione del processo e la messa alla prova.
Il progetto di messa alla prova è predisposto dai Servizi Sociali del Ministero della Giustizia e dai Servizi sociali locali a seguito dell’analisi della personalità del minore e delle sue potenzialità. Nel progetto il giudice potrà impartire anche prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa dal reato.(art. 27 co.2 lett.d disp attuazione cppm dlgs 272 del 1989). Questo è l’indiscutibile contenuto dell’”innominata” (nel senso
che non è formalmente denominata nel cppm) mediazione penale minorile.
-All’esito della sospensione il giudice valuta il minore e la relazione dei servizi che lo hanno avuto in affidamento. Se la prova è positiva ed ha avuto effetti educativi sulla personalità del minore che si è reinserito nel tessuto sociale il giudice dichiara estinto il reato.
Altre norme del cppm possono dare spazio alla mediazione. Anzitutto attraverso l’utilizzazione degli accertamenti di cui all’art.9 cppm. E specificatamente della previsione di cui al comma 2 che prevede la possibilità sia per il PM che per il Giudice di acquisire informazioni sul minore, anche consultando esperti senza formalità con i quali si vaglia, già in fase di indagini preliminari, la condotta posta in essere con possibilità di avviare un percorso di responsabilizzazione con la possibilità del minore di riconciliarsi con la vittima. Anche la disponibilità a far qualcosa per la vittima del reato o a confrontarsi con essa è infatti considerato elemento valutativo della personalità del minorenne.
La definizione della mediazione penale si ha negli atti amministrativi del centro giustizia minorile (linee guida).
Gli Uffici centrali di Giustizia minorile con diversi atti e documenti si sono attivati con l’obiettivo di promuovere l’attività di mediazione penale nei centri ed Uffici di Giustizia minorile italiani e fornire orientamenti condivisi ed unitari in merito alle modalità di attuazione. Le linee guida sulla mediazione penale minorile – prot. 14095 del 30.4.2008 DGM Ministero Giustizia
– definiscono la mediazione penale minorile come “attività intrapresa da un terzo neutrale al fine di ricomporre un conflitto fra due parti…attraverso la riparazione del danno alla vittima o la riconciliazione fra vittima e autore del reato”; viene inoltre sottolineato che per attività riparatoria può intendersi anche una riparazione che prescinda dal risarcimento del danno in senso stretto privilegiandone gli aspetti simbolici.
Le caratteristiche della mediazione.
Della mediazione penale sono definite dalle direttive internazionali e da ultimo dalla suindicata 2012/29 “Perché un programma possa essere considerato come percorso di giustizia riparativa, sono imprescindibili :
– la partecipazione attiva di reo e vittima e comunità alla gestione degli effetti distruttivi prodotti dal comportamento deviante e alla soluzione del conflitto nascente dal reato. Si tratta, per le persone coinvolte, di riappropriarsi della capacità di parola, partecipando a un percorso dialogico di riconoscimento nel quale viene restituita dignità ai vissuti e alle narrazioni di ciascuno, come premessa per fondare o rifondare la capacità di progettare e impegnarsi in un’azione che ripara;
– il riconoscimento della vittima e la riparazione dell’offesa nella sua dimensione globale perciò è da considerare anche la dimensione emozionale dell’offesa, i sentimenti sociali che ne derivano e che causano in chi è vittima la perdita del senso di fiducia negli altri e la nascita di un vissuto di insicurezza individuale tale da indurre persino a modificare le abitudini di vita. – l’autoresponsabilizzazione del reo. il percorso prospettato dovrebbe condurre il reo a rielaborare il conflitto e i motivi che lo hanno causato, a maturare un concetto di responsabilità verso l’altro, ad avvertire, appunto, la necessità di riparazione; gli autori di reato coinvolti nei percorsi di giustizia riparativa (nella mediazione reo/vittima in particolare) hanno la possibilità di esplorare il significato e il contenuto della norma violata in modo concreto e non astratto attraverso l’ascolto della narrazione di una singolare esperienza esistenziale (quella della vittima);
– il coinvolgimento della comunità nel processo di riparazione non soltanto quale destinataria di politiche di riparazione ma anche quale attore sociale nel percorso di pace che muove dall’azione riparativa del reo. La qualità del coinvolgimento delle opinione pubblica è dunque essenziale anche per far maturare l’idea di una nuova sicurezza da non ricercare necessariamente nella repressione;
– la consensualità: i programmi di giustizia riparativa richiedono il consenso consapevole, informato, spontaneo e revocabile delle parti (art. 1 Racc., art. 7 Basic Rules), avente ad oggetto le fasi dell’iter, la partecipazione alle esperienze di mediazione face to face, ai conference group, alle mediazione con vittima aspecifica ecc., e gli eventuali accordi riparativi e/o risarcitori (art. 31 Racc., art. 7 e 12 Basic Rules);
-la confidenzialità della mediazione: implica che l’incontro di mediazione sia protetto ed impedita qualsiasi forma di diffusione all’esterno dei suoi contenuti (art. 2 Racc., art. 13 Basic Rules); tale regola permette un dialogo pieno tra le parti in un clima di fiducia, la trattazione del conflitto nel suo complesso e in tutte le sue implicazioni, facilitando quindi il raggiungimento di forme di riconoscimento reciproco e di riparazione. In Italia, soltanto nel decreto legislativo 274/2000 concernente la giurisdizione penale del giudice di pace, si precisa l’inutilizzabilità・processuale delle dichiarazioni rese dalle parti davanti ai mediatori (art. 29 c.4). (problematica l’applicabilità dell’art.20 228 co.3 cpp e 234 cpp). Tale principio dovrà essere esteso a tutti i contesti nei quali interverranno le pratiche di mediazione, contestualmente alla previsione, tassativamente determinata, dei casi nei quali i mediatori dovranno derogare a tale principio;
– la volontarietà dell’accordo raggiunto tra le parti gli accordi che nascono dai programmi di RJ debbono essere conclusi volontariamente sebbene sotto la guida dei mediatori, e non possono scaturire da decisioni prese altrove (per esempio dall’autorità giudiziaria); gli impegni riparatori devono rispondere ai criteri di ragionevolezza e proporzione (art. 31 Racc., art. 7 Basic Rules).” (Relazione finale Stati Generali sull’Esecuzione penale (tavolo tecnico istituito del Ministero della
Giustizia – vd sito web – ) tavolo XIII all.3)
Le caratteristiche della mediazione (e del mediatore) – la riservatezza, la segretezza, la volontarietà e la confidenzialità – sono identiche a quelle richiamate dal legislatore italiano nella mediazione civile e commerciale ex lege 28 del 2010 artt. 9 e 10:
Art. 9 Dovere di riservatezza
1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione e’ tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore e’ altresi’ tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
Art. 10 Inutilizzabilità e segreto professionale
1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non e’ ammessa prova testimoniale e non puo’ essere deferito giuramento decisorio.
2. Il mediatore non puo’ essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, ne’ davanti all’autorita’ giudiziaria ne’ davanti ad altra autorita’. Al mediatore si applicano le disposizioni dell’articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili. [pag. 6/7]