La struttura della legge 67.
La legge 67 del 2014 è composta di 16 articoli ed è suddivisa in tre capi:
il primo: prevede due deleghe al Governo, in materie di pene detentive non carcerarie e di
depenalizzazione;
il secondo: prevede l’istituto della sospensione del processo con messa alla prova;
il terzo capo: regola“la sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili” (artt. 9 – 15).
Il secondo capo della legge n. 67 del 2014 è composto dagli artt. da 3 ad 8 che novellano quattro diversi ambiti normativi:
– art. 3 – introduce nel codice penale gli articoli 168-bis, 168- ter, 168-quater cp;
– art. 4 – inserisce nel codice di procedura penale sette articoli da 464-bis a 464-nonies cpp e 657 bis cpp
– art. 5 – inserisce nelle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale gli articoli 141-bis e 141-ter;
-art. 6 – introduce modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313);
– art. 7 – reca disposizione in materia di piante organiche
– art. 8 – disciplina le convenzioni in materia di lavoro pubblica utilità
Con i prossimi paragrafi si analizzano sommariamente i contenuti di ciascuna norma.
Le norme introdotte dalla legge 67. Le norme del codice penale: la disciplina sostanziale.
L’ art. 168-bis cod. pen. prevede:
-le condizioni oggettive per accedere alla messa alla prova
– gravità del reato, determinata con riguardo all’entità della sanzione edittale (possono essere ammessi alla sospensione soltanto i soggetti coinvolti in procedimenti per reati sanzionati con la pena pecuniaria o con pena detentiva – esclusiva, congiunta o alternativa – non superiore nel massimo ai quattro anni)
– ratione materiae, mediante il richiamo dell’elenco di delitti contenuto nel secondo comma dell’articolo 550 cod. proc. pen., in tema di citazione diretta a giudizio.
-requisiti soggettivi (quarto e quinto comma) è esclusa la concedibilità della sospensione per più di una volta ed è preclusa ai delinquenti e contravventori abituali, ai delinquenti professionali e per tendenza (artt. 102, 103, 104, 105 e 108 cod. pen.).
– i contenuti del progetto di messa alla prova il lavoro di pubblica utilità.
(Il terzo comma dà una definizione mutuata da quelle già contenute in disposizioni vigenti che contemplano la misura quale pena sostitutiva (art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 in tema di competenza penale del giudice di pace; artt. 186, comma 9-bis e 187, comma 8-bis del Codice della strada; art. 73, comma quinto del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309) o quale obbligo correlato alla sospensione condizionale della pena (art. 165 cod. pen.)).
– le prestazioni non retribuite in favore della collettività, affidate tenendo conto “delle specifiche professionalità e attitudini lavorative dell’imputato”, articolate secondo un orario giornaliero non superiore alle otto ore, da svolgere per non meno di dieci giorni, anche non continuativi, e da modulare in termini compatibili con le esigenze di lavoro, di studio di famiglia e di salute dell’imputato
– rilievo prioritario alle condotte riparative: “prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato”
– l’affidamento dell’imputato al servizio sociale per lo svolgimento di un programma
– una durata minima (dieci giorni) e una massima (uno o due anni, a seconda della natura della pena edittale); un’intensità massima di otto ore giornaliere, senza indicazione del minimo “può implicare, tra l’altro” lo svolgimento di attività di volontariato sociale, ovvero l’osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.
– l’ art. 168-ter cp prevede la sospensione della prescrizione ed estinzione del reato
– sospensione del procedimento e sospensione del termine di prescrizione del reato che, stante la natura personale della causa che la determina, non opera (diversamente dalle altre cause sospensive previste dall’art. 159 cod. proc. pen.) nei confronti degli eventuali coimputati.
– l’estinzione del reato per il positivo superamento del periodo di prova
L’ art. 168 quater cp prevede:
I casi di revoca anticipata della misura in caso di:
– trasgressione grave o reiterata al programma di trattamento e alle sue prescrizioni
– rifiuto opposto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità;
– commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole di quello per cui si procede. Le norme del codice di procedura penale e disposizioni di attuazione: la disciplina processuale
L’art. 464-bis cod. proc. pen. regolamenta:
-l’ iniziativa per l’accesso all’istituto attribuita al solo imputato
– le forme e il termine finale della richiesta presentata in fase ‘processuale’. La richiesta è scritta od orale presentata dall’imputato personalmente o per mezzo di procuratore
speciale (comma terzo), con una facoltà di verifica diretta sulla “volontarietà” della richiesta assegnata al giudice dal secondo comma dell’art. 464-quater (similmente a quanto previsto, in tema di patteggiamento, dall’art. 446, quinto comma, cod. proc. pen.).
– il termine finale di presentazione della richiesta, individuato, con diversificazioni legate ai differenti moduli procedurali:
– le conclusioni rassegnate dalle parti al termine dell’udienza preliminare, nel procedimento ordinario;
– la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio;
– quindici giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato all’imputato o dalla comunicazione del relativo avviso al difensore, nei casi di giudizio immediato;
– il medesimo termine previsto dall’art. 461 cod. proc. pen. per l’opposizione, nei procedimenti per decreto.
– il programma di trattamento.
Il programma è elaborato d’intesa con l’ufficio di esecuzione penale esterna ed è allegazione necessaria dell’istanza. Soltanto quando non sia stato possibile all’imputato munirsi per tempo è consentito che l’istanza di sospensione sia corredata della mera richiesta di elaborazione del programma.
I contenuti essenziali del programma:
– modalità di coinvolgimento dell’imputato, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e possibile;
– prescrizioni comportamentali e impegni specifici che l’imputato assume secondo una prospettiva riparatoria, orientata sia verso la vittima (elisione o attenuazione delle conseguenze del reato;
eventuale risarcimento del danno; restituzioni) che verso la collettività (prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all’attività di volontariato di rilievo sociale);
– condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa. Al riguardo le disposizione di attuazione dettata dall’art. 141–ter, comma terzo la “possibilità di
svolgimento di attività di mediazione” è contemplata tra gli obiettivi dell’indagine e delle considerazioni che gli uffici dell’esecuzione penale esterna (UEPE) devono trasmettere al giudice insieme al programma di trattamento, prima che venga deliberata la decisione sulla richiesta di sospensione con messa alla prova.
L’inciso ‘ove possibile’ che caratterizza sia le disposizioni procedurali dedicate alla promozione dell’esperimento conciliativo, sia quelle sostanziali dedicate al risarcimento del danno nel programma di ‘messa alla prova’ (art. 168-bis, secondo comma cod. pen.). Le caratteristiche della mediazione penale sono definite dalle direttive internazionali e da ultimo dalla
suindicata 2012/29 quali la riservatezza, la segretezza, la volontarietà e la confidenzialità. (Identiche caratteristiche sono richiamate dal legislatore italiano nella mediazione civile e commerciale ex lege 28 del 2010 artt. 9 e 10);
La valutazione delle caratteristiche della mediazione penale in quanto contenuto non essenziale del programma, prevede e contempla la disponibilità e alla serietà degli sforzi profusi dall’imputato sul versante della riparazione inter-soggettiva, piuttosto che all’effettivo conseguimento del risultato o alla soddisfazione manifestata dalla persona offesa
Il legislatore incoraggia il comportamento risarcitorio sia attraverso la previsione obbligatoria del sondaggio sulla possibilità di mediazione sia attraverso previsioni volte a conciliarne l’attuazione con altre prescrizioni del programma.
– i poteri informativi del giudice
Il quinto comma dell’art. 464-bis assegna al giudice il potere di incrementare la piattaforma delle conoscenze personologiche funzionali alla decisione, mediante l’acquisizione di “tutte le informazioni ritenute necessarie”, in ordine alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell’imputato. Un’ampia gamma di soggetti è chiamata a collaborare in quest’azione di arricchimento informativo (la polizia giudiziaria, i servizi sociali, altri enti pubblici), i cui risultati devono essere prontamente condivisi con il pubblico ministero e il difensore dell’imputato per l’attuazione del modulo contraddittorio che ispira il rito.
art. 464-ter cpp prevede:
– la richiesta presentata nel corso delle indagini preliminari ed a tal fine l’art. 141-bis delle disposizioni di attuazione (introdotto dall’art. 5 della legge n. 67/2014) prevede che il pubblico ministero, anche prima di esercitare l’azione penale, “può avvisare” l’interessato, ricorrendone i presupposti, della facoltà di richiedere l’ammissione alla prova e dell’effetto estintivo del reato scaturente dall’esito positivo della prova.
– è previsto quindi il coinvolgimento informativo del pubblico ministero, funzionale all’espressione di un consenso “sinteticamente motivato”, da redigere per iscritto e da accompagnare alla formulazione dell’imputazione
art. 464-quater cpp regola:
I provvedimenti del giudice ed effetti della pronuncia: a)il convincimento provvisorio di colpevolezza. L’ordinanza di ammissione presuppone l’insussistenza delle ragioni che, a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., impongono, d’ufficio, l’immediato proscioglimento dell’imputato. La Consulta (sentenza n. 125 del 5 aprile 1995), circa la valutazione da parte del giudice sull’ammissibilità lo definisce “un giudizio di responsabilità penale che si sia formato nel giudice”, giudizio qualificato come “presupposto concettuale essenziale” del provvedimento, la cui carenza imporrebbe il proscioglimento. La riprova della richiesta normativa di un convincimento giudiziale di responsabilità dell’imputato “rebus sic stantibus” si trae dalla disposizione di diritto sostanziale dedicata alla revoca anticipata della sospensione (art. 168-quater, n. 2) nella quale si menziona il “caso di commissione,
durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo”.
b) l’idoneità del programma di trattamento e la prognosi di risocializzazione
La sospensione è disposta “quando il giudice, in base ai parametri di cui all’articolo 133 del codice penale, reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati”.
Giurisprudenza ha analizzato la prognosi del giudice che deve vertere sulla:
– “possibilità di rieducazione e di inserimento del soggetto nella vita sociale”
– ’”evoluzione della personalità verso modelli socialmente adeguati”
– occasionalità del crimine ed esclusione che il delitto sia invece “rivelatore di un sistema di vita”
– interventi del giudice sui contenuti del programma di trattamento.
Il quarto comma dell’art. 464-quater prevede l’intervento integrativo o modificativo del giudice sul programma di trattamento, ad esso finalizzando le integrazioni informative previste dal quinto comma dell’art. 464-bis.
– durata massima della sospensione
due anni per i reati sanzionati con pena detentiva, sola, congiunta o alternativa;
un anno per quelli sanzionati con la sola pena pecuniaria.
– il ricorso per cassazione contro l’ordinanza che decide sull’istanza di ammissione
– i rapporti tra l’azione civile e il procedimento penale sospeso
Il comma ottavo disciplina i rapporti tra l’azione civile e l’azione penale sospesa ai sensi dell’art. 464-quater, nel senso di escludere la contemporanea sospensione del processo civile, prevista in linea generale dall’art. 75, comma terzo cod. proc. pen.
art. 464-quinquies cpp prescrive: per l’esecuzione della misura che il giudice fissa il termine entro il quale devono essere adempiute le condotte riparatorie o risarcitorie incluse nel progetto di trattamento prorogabile una sola volta su “solo” per gravi motivi
– dispone la trasmissione dell’ordinanza all’ufficio di esecuzione penale esterna al quale è demandata la presa in carico dell’imputato
– prevede l’intervento modificativo del giudice sulle prescrizioni del programma, diretto evidentemente a modularlo sulla base dei primi risultati della sperimentazione.
art. 464-sexies cpp l’assunzione delle prove non rinviabili.
Le prove non rinviabili e quelle potenzialmente funzionali al proscioglimento nel merito dell’imputato dovranno essere acquisite dal giudice “con le modalità stabilite per il dibattimento”.
art. 464- septies cpp
Gli esiti della prova: estinzione del reato o ripresa del processo
-l’estinzione del processo è l’epilogo naturale di una probation che abbia dato esito positivo.
-la ripresa del processo rappresenta invece lo sbocco di una probation ad esito negativo.
Il regime di utilizzabilità delle informazioni acquisite durante il procedimento di messa alla prova in caso di ripresa del processo:
-le prove assunte nell’incidente istruttorio previsto dall’art. 464-sexies cod. proc. pen. “con le forme previste per il dibattimento”.
-l’inutilizzabilità delle ‘considerazioni’ consegnate al giudice dagli uffici dell’esecuzione penale esterna a corredo del programma di trattamento e nel corso della sua esecuzione.
art. 464-octies cpp provvedimento di revoca anticipata della misura
-revoca anticipata dell’ordinanza di sospensione con messa alla prova preceduta dal contraddittorio
camerale coinvolgente anche la persona offesa
-l’impugnabilità dell’ordinanza di revoca mediante ricorso per cassazione per violazione di legge.
-gli effetti della revoca anticipata a quelli della probation conclusa con esito negativo: ripresa del processo “dal momento in cui era rimasto sospeso”; cessazione dell’esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti.
art. 464-novies cpp
– disposta la ripresa del processo (per revoca o per esito negativo dell’osservazione comportamentale), l’istanza non può essere più riproposta.
-Rapporti tra la messa alla prova e altri benefici.
Il testo approvato non impedisce invece, in astratto, che possa godere per due volte della sospensione condizionale della pena chi abbia già beneficiato della messa alla prova; né che possa essere ammesso alla prova chi abbia già ‘interamente’ consumato il beneficio della sospensione condizionale della pena.
-In concreto, queste evenienze devono fare i conti con le prognosi giudiziali sul comportamento futuro dell’imputato e con la previsione dell’art. 6 della legge che introduce, tra i provvedimenti da annotare nel casellario giudiziale (ex art. 3, comma primo del d.P.R. 14.11.2002, n. 313), “l’ordinanza che ai sensi dell’art. 464-quater del codice di procedura penale dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova”.
art. 657-bis cod. proc. pen.
Il computo del periodo di messa alla prova in caso di revoca. Il nuovo., tenuto conto delle limitazioni della libertà personale insite nel programma trattamentale, riconosce la computabilità del periodo di prova, eseguito con esito negativo, ai fini della determinazione della pena da eseguire, secondo un criterio di ragguaglio che equipara tre giorni di prova a un giorno di reclusione o di arresto ovvero a 250 euro di multa o di ammenda.
LE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL C.P.P.
Art. 141 bis disp. att. cpp
il pubblico ministero, anche prima di esercitare l’azione penale, “può avvisare” l’interessato, ricorrendone i presupposti, della facoltà di richiedere l’ammissione alla prova e dell’effetto estintivo del reato scaturente dall’esito positivo della prova. nel corso delle indagini è previsto il tempestivo coinvolgimento informativo del pubblico ministero,
funzionale all’espressione di n consenso “sinteticamente motivato”, da redigere per iscritto e da accompagnare alla formulazione dell’imputazione, a seguito del quale il giudice sarà tenuto alla fissazione dell’udienza camerale propedeutica all’adozione delle determinazioni previste dall’art. 464-quater.
art. 141-ter disp. att.cpp
Il ruolo degli uffici dell’esecuzione penale esterna competenze degli uffici locali dell’esecuzione penale esterna che, in base all’art. 72 della legge n. 354 del 1975 sono già investiti di compiti omogenei, quali lo svolgimento di indagini socio-familiari per l’applicazione delle misure alternative alla detenzione; la proposta dei programmi di trattamento ai condannati che aspirano all’affidamento in prova e alla detenzione domiciliare; il controllo dell’esecuzione dei programmi e la proposta di modificazione e revoca.
– l’imputato deve chiedere la predisposizione del programma depositando gli atti del procedimento penale, con eventuali osservazioni e proposte.
-l’ufficio istruisce la domanda mediante l’indagine socio-familiare e redige il progetto, acquisendo il consenso dell’imputato e l’adesione dell’ente o del soggetto presso il quale l’imputato è chiamato a svolgere le prestazioni lavorative di pubblica utilità o l’attività di volontariato sociale.
-il programma è quindi trasmesso al giudice, corredato dell’indagine socio-familiare e delle ‘considerazioni che lo sostengono’ che non possono prescindere da una relazione sulle possibilità economiche dell’imputato, sulla sua capacità di svolgere attività riparatorie, sulle chances di una mediazione, da sperimentare eventualmente con la collaborazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio
– “le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova disposta ai sensi dell’art. 168 bis del cp sono svolte dagli Uffici locali di esecuzione penale esterna, nei modi e con i compiti previsti dall’art. 72 della legge 26.7.75 n.354” ed il programma di trattamento è redatto secondo anche quanto previsto dall’art. 40 della stessa legge.
Nella nuova disposizione di attuazione dettata dall’art. 141–ter, comma terzo la “possibilità di svolgimento di attività di mediazione” è contemplata tra gli obiettivi dell’indagine e delle considerazioni che gli uffici dell’esecuzione penale esterna (UEPE) devono trasmettere al giudice insieme al programma di trattamento, prima che venga deliberata la decisione sulla richiesta di sospensione con messa alla prova.
Il quarto comma della norma di attuazione disciplina i compiti dell’U.E.P.E., una volta che sia intervenuto il provvedimento giudiziale di ammissione alla sospensione con messa alla prova:
– informazione periodica circa l’attività trattamentale svolta e il comportamento dell’imputato, secondo cadenze regolate dal giudice e comunque non eccedenti il trimestre;
– proposte di modifica contenutistica e temporale (abbreviazioni) e revoca del programma in c aso di “reiterata o grave trasgressione”.
Il quinto comma assegna allo stesso ufficio la responsabilità di redigere la ‘dettagliata’ relazione finale, da depositare insieme alle relazioni periodiche, non meno di dieci giorni prima dell’udienza fissata per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 464-septies, con facoltà per le parti di prenderne visione ed estrarne copia. L’UEPE (ufficio esecuzione penale esterna) del Ministero della Giustizia di competenza elabora il programma di trattamento (vd art. 168 bis cp e 464 bis cpc ) che potrà essere approvato dal giudice.
L’Art. 6 legge 67/2014
Sul casellario si annota l’ordinanza che dispone la sospensione con messa alla prova ex art. 464 quater cpp (il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313).
L’assenza di una disciplina transitoria per la sospensione del procedimento con la messa alla prova. L’istituto non può essere richiesto per i delitti previsti dall’art. 168-bis che abbiano, al momento
dell’entrata in vigore della legge, superato le fasi processuali entro le quali, ai sensi dell’art. 464-bis cod. proc. pen., la sospensione del procedimento con messa alla prova può essere richiesta dall’imputato. Tale questione ha condotto alla decisione della Consulta n. 240 del 2015. (vd seguito) [pag. 4/7]