GIUSTIZIA RIPARATIVA: MESSA ALLA PROVA E MEDIAZIONE PENALE 1

GIUSTIZIA RIPARATIVA: MESSA ALLA PROVA E MEDIAZIONE PENALE

La GIUSTIZIA RIPARATIVA NEL nostro ORDINAMENTO
I primi strumenti di emersione della giustizia riparativa nel ns ordinamento si sono avuti con il processo penale minorile. L’Art. 28 prevede la Sospensione del processo e messa alla prova:
1. Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di  dover valutare la personalità del minorenne all’esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione.
2. Con l’ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato.
3. Contro l’ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore.
4. La sospensione non può essere disposta se l’imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato .
5. La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte.
L’Art. 27 delle disposizioni di attuazione del cppm “Sospensione del processo e messa alla prova”:
1. Il giudice provvede a norma dell’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448 , sulla base di un progetto di intervento elaborato dai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia, in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali.
2. Il progetto di intervento deve prevedere tra l’altro:
a) le modalità di coinvolgimento del minorenne, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita;
b) gli impegni specifici che il minorenne assume;
c) le modalità di partecipazione al progetto degli operatori della giustizia e dell’ente locale;
d) le modalità di attuazione eventualmente dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa.
Anche l’ordinamento penitenziario – lex 354 del 1975 – aveva previsto delle attività in favore della vittima del reato:
L’Art. 47 circa l’ affidamento in prova al servizio sociale per pene detentive inferiori a 3 anni .. nel provvedimento di affidamento è previsto al co. 7 che l’affidato “ si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato…”
Successivamente il proc.to penale del giudice di pace lex 274 del 2000 prevede:
– l’art. 35 giudice di pace dichiara estinto il reato conseguentemente a condotte riparatorie e risarcitorie
– l’ art. 54 giudice di pace irroga il lavoro di pubblica utilità su consenso imputato il lavoro di pubblica utilità applicabile anche in caso di:
– art. 73 co.5 bis legge stupefacenti in caso non si applicabile la sospensione condizionale della pena
– art. 186 e segg.ti codice della strada applicabile come sanzione sostitutiva in luogo di pena detentiva e pecuniaria in caso di non opposizione del responsabile dell’incidente
– 165 cp sospensione condizionale può essere subordinata all’eliminazione conseguenze del
reato o in caso di non opposizione alla prestazione a favore della collettività.
– conversione pena lex 689 del 91 art. 53 e 102
La giustizia retributiva e la novità della messa alla prova ex lege 67 del 2014. La risposta dell’ordinamento alla commissione del reato è l’applicazione di una pena. Il giudice al termine del processo applica con sentenza la pena (in caso di mancanza di responsabilità dichiara l’assoluzione) variabile in ragione della discrezionalità e delle circostanze del reato e della posizione soggettiva ed oggettiva del reo. Il delitto (reati e contravvenzioni) è la violazione legge penale. Il legislatore prevede nel reato un minino ed un massimo di pena: pena edittale è quella prevista dal reato. Il reato è poi circostanziato e vi sono circostante attenuanti e aggravanti, oggettive e soggettive (artt.59 e segg.ti cp) che possono condurre il giudice ad applicare e diminuire la pena.
Le pene nel ns ordinamento sono le seguenti:
Artt. 17 e ss. cp sono stabilite le pene: ergastolo, reclusione multa (arresto ed ammenda per le contravvenzioni)
Art. 18 pene principali: pene detentive (ergastolo, reclusione ed arresto) e pene pecuniarie (multa ed ammenda)
Art. 19 pene accessorie : interdizione dai pubblici uffici..interdizione professione o arte…etc.
Art. 20 pene principali sono inflitte dal giudice in sentenza..quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna (art. 28 e segg.ti cp)
L’introduzione della messa alla prova – nel 1988 nel processo penale minorile, e con la legge 67 nel 2014 per gli adulti/ maggiorenni- ha rivoluzionato questi meccanismi ed assiomi. Le previsioni legislative del proc.to di messa alla prova hanno forzato il principio primo della giustizia penale: fare giustizia dinanzi ai reati esige la sentenza di condanna ad una pena .. condanna che retribuisca con la pena il reo per il reato commesso con la pena modellata sullo schema della corrispettività: + grave il reato + grave la pena.
Per la prima volta si è affermata l’idea che la risposta al reato possa non esser la pena ma possa essere costituita da un progetto con “prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato.” (Art. 28 cpp).
Un progetto di azioni consapevoli e responsabili da parte del reo verso la società e verso la vittima per riparare gli effetti distruttivi del reato che ha rotto i legami personali o sociali.
La legge 67 del 2014 ha introdotto – per tutti – il proc.to di messa alla prova che riprende – diversificandolo – lo stesso strumento processuale del proc.to penale minorile del 1988.
Il concetti presupposti di tale rivoluzione copernicana rispetto alla centralità della pena come risposta al reato sono:
– il reato è non solo violazione della norma penale ma violazione e rottura della relazione e dei diritti sociali e dei diritti individuali della vittima
– nessuna pena può comunque cancellare il reato
– il mero risarcimento del danno com’è tutt’ora previsto all’esito del riconoscimento dei diritti della parte civile non da ristoro alle persone circa gli aspetti relazionali e non economici. Il proc.to di messa alla prova è un vero e proprio procedimento speciale (al pari di altri previsti nel codice di procedura) e:
– prevede un progetto con contenuti e prescrizioni specifiche alcuni dei quali necessari: con impegni ed attività a favore della società (lavoro socialmente utile)
– società quale vittima generale ed aspecifica del reato – con finalità responsabilizzante e rivisitazione della propria condotta;
– la mediazione come contenuto possibile del progetto a favore della vittima specifica
– il progetto ove adempiuto e rispettato porta alla estinzione del reato…. [pag. 3/7]

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