GIUSTIZIA RIPARATIVA: MESSA ALLA PROVA E MEDIAZIONE PENALE 1

GIUSTIZIA RIPARATIVA: MESSA ALLA PROVA E MEDIAZIONE PENALE

 

Lo scorso 4 maggio si è svolto nella sala conferenze del Tribunale di Latina, l’incontro pubblico per la  ufficializzazione dell’istituzione, anche per il Tribunale pontino, dell’istituto della messa alla prova, strumento cardine – insieme alla mediazione penale – di un nuovo concetto di Giustizia, alternativo alla via giudiziaria, presupposto – c’è da augurarsi – di effettivo progresso di efficienza e razionalità del sistema.
L’avvocato Pasquale Lattari, protagonista di grande competenza nel settore della Mediazione penale presso il Foro di Latina, egli stesso formatore di ampia esperienza, ha profuso da lungo tempo energia e sforzo organizzativo. Le pagine che seguono valgono un breve saggio, illustrativo –  con rara completezza ed efficacia – il quadro che disciplina l’Ufficio di Mediazione Penale e giustizia ripartiva. E’ oggi attivo anche per il foro pontino un traguardo ambito per nuove  prospettive alla risoluzione mediata anche in materia penale. Oltre che un testo esaustivo e ricco di commento giuridico e giurisprudenziale di grande utilità per interessati e addetti ai lavori, l’illustrazione di  Lattari è pure corredata, nelle pagine conclusive,  dai testi dei protocolli attuativi  per il territorio del foro di Latina e la modulistica dedicata.
4 maggio 2017 – def_invito e manifesto

GIUSTIZIA RIPARATIVA: MESSA ALLA PROVA E MEDIAZIONE PENALE
di Pasquale Lattari
Avvocato Penalista e Civilista –
Responsabile dell’Ufficio di Mediazione penale e Giustizia riparativa di Latina

L’operatività concreta della messa alla prova nel Tribunale di Latina – con la sottoscrizione del protocollo d’intesa tra l’Ufficio di mediazione penale e giustizia riparativa di Latina e l’UEPE di Latina (vd. gli atti ivi allegati) – e l’effettività di tutti gli atti amministrativi (protocolli e convenzioni) previsti ex lege 67 del 2014 dà l’opportunità di estendere le presenti riflessioni sulla giustizia riparativa di cui la messa alla prova e la mediazione penale costituiscono strumenti.

In Italia si è iniziato a dibattere di giustizia riparativa con l’introduzione dell’istituto della messa alla prova nel codice di procedura penale minorile del 1988.
I concetti in uso erano quelli tradizionali di GIUSTIZIA RETRIBUTIVA – intendendosi con essa la retribuzione con la pena a seguito della commissione del reato – e di GIUSTIZIA RECUPERATORIA che fa riferimento alle caratteristiche della pena da intendersi come trattamento tendente a recuperare il reo.

La giustizia riparativa: concetti e definizioni.
La giustizia riparativa concettualmente allude alla riparazione: del rapporto con società, del rapporto con la vittima con i suoi diritti lesi che il reo con la commissione del reato ha infranto.
La giustizia riparativa lancia la sfida di superare la logica del castigo e della pena, muovendo da una lettura relazionale del reato inteso come rottura di relazioni ed aspettative sociali.
Il reato non va considerato solo un illecito commesso contro la società, o un comportamento che incrina l’ordine costituito – e che richiede una pena da espiare – ma anche violazione dannosa ed offensiva di una relazione sociale o personale che richiede forme di riparazione del danno provocato. Nel nostro ordinamento non abbiamo una definizione di giustizia riparativa. Al contrario la troviamo in numerosi testi legislativi internazionali.
– La nozione di giustizia riparativa contenuta nei Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters, elaborati dalle Nazioni Unite 24.7.2002 è: «La giustizia riparativa è qualunque procedimento in cui la vittima e il reo e, laddove appropriato, ogni altro soggetto o comunità lesi da un reato, partecipano attivamente insieme alla risoluzione delle questioni emerse dall’illecito, generalmente con l’aiuto di un facilitatore. I procedimenti di giustizia riparativa possono includere la mediazione, la conciliazione, il dialogo esteso ai gruppi parentali [conferencing] e i consigli commisurativi [sentencing cirles]» – per la Raccomandazione R (2010)1 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sulle Regole del Consiglio d’Europa in materia di probation, la Giustizia riparativa comprende approcci e programmi basati su diversi postulati:
a. la risposta portata al reato deve permettere di riparare, per quanto possibile, il danno provocato alla vittima;
b. occorre portare gli autori di reato a comprendere che gli atti da loro commessi non sono accettabili e che hanno reali conseguenze per la vittima e per la societ・ gli autori di reato possono e devono assumersi la responsabilità delle loro azioni;
c. le vittime devono avere la possibilità di esprimere i loro bisogni e di essere associate alle riflessioni che mirano a determinare come l’autore di reato deve riparare, al meglio, il danno che ha causato;
d. la comunità è tenuta a contribuire a tale processo [pag. 1/7  vd. in basso a sx]

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