ELOGIO ALL’ETA’ MATURA 1

Nella riflessione, personale e approfondita, di una professionista di grande impegno, il diritto riflette la vita reale e diventa patrimonio comune della società. Qui, in particolare, il recente potenziamento delle massime d’esperienza da parte delle Sezioni Unite Civili  (n. 2611/2017) della Cassazione.

                                                                                                      

ELOGIO ALL’ETA’ MATURA

di Beatrice Celli *

In una società capitalistica che vive grazie al fatto che gli oggetti durano poco e vanno buttati e sostituiti, tutto ciò che è prolungato nel tempo (si confrontino i dati sulle separazioni e i divorzi), è fuori moda. Così anche l’invecchiamento, identificato con una riduzione delle possibilità di scelta e quindi con la quasi assenza di novità. Quella “novità” il cui desiderio rende intollerabile la routine, e che viene collocata al primo posto dei valori del capitalismo perché induce a fare acquisti. Quanto sopra porta ad una sopravvalutazione della gioventù, per conservare la quale almeno esteriormente, vengono spese cifre enormi in cosmetica e medicina estetica. Al contrario di oggi, nelle aggregazioni antiche si riconosceva un gran valore all’anziano, depositario di insegnamenti acquisiti nel corso della sua lunga vita. A settembre prossimo compirò 50 anni e dichiaro con serenità l’adesione al pensiero di Anna Magnani, affezionatasi alle rughe progressivamente comparse sul suo volto. Non me ne vogliano gli artefici dei visi stirati molto simili l’uno all’altro.

Sia come persona che come operatrice del diritto possiedo oggi un bagaglio di conoscenze che non avevo né a trent’anni né a quaranta che conferisce maggiore affidabilità alle decisioni da prendere. Il complesso delle nozioni progressivamente acquisite è di fondamentale importanza anche per un magistrato che, per esprimere un apprezzamento connotato da prudenza, (116 c.p.c. primo comma) o per valutare le prove (115c.p.c. secondo comma), è tenuto ad applicare le massime d’esperienza. Massime che consistono in (così in Cass. civile n. 22022/2010) “proposizioni di ordine generale tratte dalla reiterata osservazione dei fenomeni naturali o socioeconomici.” oppure in (così in Cass. Penale n. 39985/2003) “regole giuridiche preesistenti al giudizio poiché il dato in esse contenuto è già stato, o viene comunque, sottoposto, a verifica empirica sicché la regola viene formulata sulla scorta dell’id quod plerumque accidit, rivestendo i caratteri delle regola d’esperienza tratta dal contesto storico-geografico generalmente riconosciuta ed accettata.”

Un riferimento alle massime in questione[1] e alla prova per presunzioni si trova nella pronuncia a Sezioni Unite civili n. 2611/2017 che ha tratto origine da una fattispecie in cui i componenti di una famiglia hanno citato il Comune di Olbia ed il Comitato per i Festeggiamenti di San Pantaleo per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti per aver consentito che, durante i festeggiamenti per il santo patrono, fosse stato permesso al Comitato di posizionare un palco a meno di un metro dalla propria abitazione, ostacolandone l’accesso e determinando immissioni sonore a turbativa della vita domestica e, finiti i festeggiamenti, per aver omesso di farlo smontare, rendendolo base per giochi e schiamazzi della gioventù locale. Perso il primo grado, gli attori hanno visto riconoscere i propri diritti in sede di gravame. Le Sezioni Unite hanno confermato l’esattezza dell’operato della Corte di merito, ponendo il principio di seguito trascritto:

“Il danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato, quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti. La prova del pregiudizio subito può essere fornita anche mediante presunzioni, sulla base delle nozioni di comune esperienza.”

[1] Per approfondimenti si vedano anche Cass. Civile n.20313/2011, Cass. Civile n. 26899/2014 e Cass. Sezione Lavoro n. 18665/2017.

*Avvocato Civilista del foro di Latina

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