Dal caso Costa Concordia convegno a Pesaro sul danno punitivo, aspettando le Sezioni Unite. Intervista, fra i relatori, all’avvocato Annamaria Romeo del foro di Latina.

Dal caso Costa Concordia convegno a Pesaro sul danno punitivo, aspettando le Sezioni Unite. Intervista, fra i relatori, all’avvocato Annamaria Romeo del foro di Latina.

avvannamariaromeoSei professionista giovane e forse (ancora) poco  avvezza a  incontrare la grande cronaca giudiziaria nella propria quotidiana attività di avvocato. Cosa rappresenta questo particolare aspetto, nella vicenda professionale che ti lega al caso Concordia?
In effetti mi sono ritrovata proiettata in una dimensione che non mi apparteneva. Eppure, per quanto paradossale, è stato tutto molto naturale.
Certamente  sin dall’inizio  ho avuto la percezione che potesse trattarsi del “processo del secolo”, ma avendo seguito ed assistito la mia cliente (peraltro naufraga in viaggio di nozze!) sin dalle prime drammatiche ore successive al naufragio, posso dire di aver avuto un approccio molto “ordinario”, consigliando  la naufraga  sui primi passi da compiere per il risarcimento, a partire dalla denuncia querela contro i vertici societari della Costa Crociere . La vicenda ha, poi, assunto contorni sempre più “straordinari” con una mole notevole di lavoro,  di carte  e di atti  fra incidente probatorio, udienza preliminare , dibattimento di primo e di secondo grado. Davvero ha rappresentato per me – e rappresenta ancora, visto che siamo in Cassazione –  un’esperienza professionale appassionante, unica e speciale. Anche grazie al supporto di un bel gruppo di lavoro con altri colleghi. La conoscenza – nata  per caso grazie alle mailing list delle comunicazioni che ci arrivavano dalla procura di Grosseto – ha dato il là alla creazione del Blog “Giustizia  per la Concordia” che ha  raccolto una dozzina di colleghi fra nord e sud Italia in un confronto sempre attivo in ogni momento del processo, vera spina nel fianco della Procura di Grosseto e  di quella Firenze.
L’osmosi fra colleghi prima sconosciuti e di  diversa formazione, diversa  provenienza e tutti con l’obiettivo di un risarcimento esemplare per i danneggiati, ci ha consentito di calibrare spesso meglio di altre parti civili l’attività difensiva per i nostri assistiti, quali parti veramente attive e non solo simulacri di pretese. Gli unici peraltro – a parte le grandi associazioni ed i ministeri  – a proporre espressamente appello e ad essere ancora parti processuali innanzi la Suprema Corte di Cassazione, alla ricerca di quella giustizia che si è deciso di trovare nelle aule giudiziarie,  resistendo alle proposte transattive del colosso Costa Crociere. Ecco perché di questo processo – rispetto ai risarcimenti dei nostri assistiti – si parlerà ancora.
Del processo ricorderò le carte da studiare, le consulenze tecniche  ciclopiche, le udienze infinite… una del luglio 2014 terminata all’una di notte … le sessioni di più giorni consecutivi trascorse a Grosseto. Non dimenticherò le testimonianze  drammatiche dei naufraghi e dei soccorritori, Su tutte, quella della mia assistita,  sofferta e travagliata, tanto che richiese una sospensione per un vero e proprio attacco di panico. Mentre io – anche amica personale – ho dovuto rimanere nel mio ruolo, ferma e distaccata. Né potrò  mai dimenticare la salita a bordo del relitto, quando ancora giaceva incagliato davanti all’Isola del Giglio, in occasione di uno dei due sopralluoghi per le perizie decise dal Tribunale di Grosseto: ricordo l’impressione violenta degli oggetti abbandonati per i corridoi, memoria forse di chi su quella nave  aveva trovato la morte. O di chi si era messo in salvo…
locandina-romeo-15095652_10209282512553007_1713409204020600495_nSapevo di essere dentro la cronaca di stampa e Tv, sapevo di essere parte di un processo importantissimo, ma in quei momenti l’unico pensiero è andato alle vittime. Il lato umano spesso, in questo processo, ha prevalso su quello professionale, che – pure ben saldo – mi ha portato fino a qui, con una consapevolezza che è cresciuta piano piano.

Quale – fra i temi del convegno – ti sembra racchiuda maggiori spunti di novità e rilievo rispetto alla nozione più … scolastica della fattispecie giuridica?
Una delle pretese risarcitorie dei naufraghi ancora in giudizio attiene al riconoscimento ed alla liquidazione – a fianco ai danni patrimoniali e non patrimoniali – anche del c.d. danno punitivo (punitive damages) che ostinatamente il Tribunale di Grosseto si è rifiutato anche solo di considerare, ritenendolo estraneo – come finora effettivamente è – al nostro ordinamento, ma che ostinatamente – novelli visionari del diritto   – abbiamo riproposto in sede di impugnazione.
Senonchè (guarda a volte il caso!)  proprio mentre in Corte di Appello a Firenze, verso la fine dello scorso mese di maggio, eravamo impegnati nelle discussioni orali prima della pronuncia della sentenza – il cui dispositivo è stato letto all’udienza del 31.05.2016 –  abbiamo avuto contezza dell’ ordinanza 16 maggio 2016 n.9978
Con detta ordinanza  la I Sezione della Suprema Corte  ha  rimesso al Primo Presidente, per assegnazione alle Sezioni Unite, la questione – ritenuta di  particolare importanza – della riconoscibilità o meno (per contrasto con l’ordine pubblico) delle sentenze straniere comminatorie di danni punitivi – punitive damages – rilevando “evoluzione della interpretazione del principio di ordine pubblico” nella giurisprudenza di legittimità e un “progressivo e condivisibile allentamento del livello di guardia” tradizionalmente opposto dall’ordinamento nazionale all’ingresso di istituti giuridici e valori estranei.  Ad avviso dell’estensore dell’ordinanza, non dovrebbe considerarsi pregiudizialmente contrario a valori essenziali della comunità internazionale (e quindi all’ordine pubblico) l’istituto di origine nordamericana dei danni non risarcitori aventi carattere punitivo “se non quando la liquidazione sia giudicata effettivamente abnorme”.
L’ordinanza dubita che la funzione compensativa sia davvero l’unica attribuibie alla responsabilità civile, ed è questo un passaggio importantissimo per arrivare a scardinare un sistema risarcitorio obsoleto.
Purtroppo per la Corte di Appello di Firenze l’ordinanza di rimessione non è stata sufficiente per allungare il passo e, di fatto, ora la parola sta alla Cassazione.
Ecco, l’idea del convegno nasce da qui, dall’esigenza di parlarne … per tenere alta l’attenzione in attesa della decisione delle Sezioni Unite che davvero – se positiva – potrebbe segnare la svolta tanto attesa dalle parti civili nel processo a carico di Francesco Schettino… Ma che soprattutto segnerà svolta epocale per le pretese risarcitorie in fattispecie di straordinaria gravità, come quelle del naufragio della Costa Concordia.

Perché Pesaro?
Il Convegno si terrà a Pesaro grazie all’iniziativa del Collega Avv. Edoardo Mensitieri che nel Foro di Pesaro esercita e che si è fatto promotore dell’iniziativa presso la Camera Civile e l’Ordine di appartenenza, coinvolgendo me ed altri colleghi del blog, come relatori e come partecipanti al dibattito.

C’è sicuramente ricchezza di impegno e grande lavoro per giungere a un così ampio intervento.  Il convegno segna il punto d’arrivo?
L’idea ovviamente è quella di continuare a parlarne diffusamente sul territorio nazionale per tentare di portare – grazie all’esperienza professionale all’interno di una vicenda giudiziaria così unica – un contributo anche minimo ad un dibattito che deve essere necessariamente sollecitato. Se nel caso di un naufragio si può   continuare ostinatamente a trincerarsi dietro standard e tabelle, evidentemente qualcosa non funziona nel sistema risarcitorio del nostro Paese.
In questo senso Pesaro segna soltanto il punto di partenza: il lavoro da fare è ancora tanto per chi come me ogni giorno opera con il diritto vivente e vigente, per chi le leggi le fa e per chi le deve saper interpretare ancora prima che applicare.

 

Ritieni che le cronache nazionali abbiano rappresentato validamente i termini tecnico-legali della vicenda, o noti prevalenza solo delle note di cronaca generalista?
L’aspetto mediatico nel bene e nel male è stato molto importante nel processo Schettino. A mio giudizio le cronache, pure non sempre

Pesaro - I relatori del Convegno, al centro l'avv. Annamaria Romeo del foro di Latina
Pesaro – I relatori del Convegno, al centro l’avv. Annamaria Romeo del foro di Latina

precise e magari centrate sugli aspetti più pruriginosi della vicenda, sono state però degnamente superate  da giornalisti attenti, acuti e di esperienza. Ho avuto modo di conoscere ed apprezzare soprattutto il lavoro dei giornalisti RAI – come Iacopo Cecconi per RAI Uno e TG Toscana ;  ma in particolare ho ammirato il lavoro che per il TG2 ha portato avanti l’ottimo Francesco Vitale, davvero grande uomo e professionista di grande livello, al quale rinnovo tutta la mia stima: basta un pezzo di 3 minuti per raccontare un’intera giornata di lavoro,  esprimere in una sintesi la cronaca dei fatti ed in quella sintesi rendere anche l’idea della quantità di lavoro che c’è dietro, degli avvocati e dei magistrati. Alle immagini – poi – spetta narrare il resto.
Penso quindi che stia all’utente, allo spettatore, al lettore sapersi informare e scegliere l’informazione che vuole avere. Ai giornalisti semplicemente spetta di fare il proprio lavoro, sempre rispettabile.

Prospettive sistematiche: quanto si è lontani da una effettiva ottimizzazione del sistema normativo o, forse, dalla sua piena attuazione? Ne va dell’interesse vero dei lavoratori e delle stesse aziende…
Molto dipenderà dalla pronuncia che le sezioni unite sono state chiamate a dare con l’ordinanza remissiva di maggio. Certo è che c’è fermento dottrinario, legislativo e giurisprudenziale sul tema Danno Punitivo. La voluntas legis in alcuni settori sembra deporre proprio per una funzione sanzionatoria e deterrente del risarcimento del danno [nella scheda, i riferimenti in diritto più significativi –  NdR]
E’ sempre più pressante l’esigenza dei consociati, degli interpreti e dei giuristi di ravvisare  nella   responsabilità civile non più soltanto la funzione compensa­tiva, a presidio di una quantificazione per così dire neutra del risarcimento come sistema di governo dei rapporti intersoggettivi e degli scambi tra privati.
La responsabilità civile ha infatti da sempre avuto più funzioni della responsabilità extracontrattuale, dovendosi quindi pro­pendere per la coesistenza di più scopi e sistemi risarcitori a seconda della politica sociale perseguita nel dato tempo. E’ evidente che questo è il tempo di investire nella sicurezza ed allora per valorizzare il danno in alcune fattispecie occorre abbandonare definitivamente la paura che governa il principale deterrente alla possibile applicazione del danno cd. punitivo nel nostro sistema  ovverosia il costo sociale derivante dal rischio che qualcuno ci possa guadagnare ed altri indebitamente rimetterci.
Finora quel rischio è rimasto a carico del danneggiato e a vantaggio  del danneggiante che ne ha fatto – questo si’ – fonte di guadagno!

a.r.

 



Il risarcimento del danno nella normativa vigente:

dal Codice della proprietà industriale (d.l. n.30/2005) – l’art. 125, III comma recita: “in ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall’autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento”.  La vittima dell’illecito ha la possibilità di ottenere un risarcimento basato non già sulla perdita subita, ma sui profitti realizzati dalla controparte in virtù del compimento dell’atto contra legem.; si tende a colmare le lacune che si verificano laddove il vantaggio economico conseguito è di gran lunga superiore al danno subito dal titolare del diritto.
Legge sulla stampa (legge n. 47/1948) art. 12, Legge sulle intercettazioni telefoniche  art. 4 del d.l. 22 settembre 2006 n. 259 convertito in legge 20 novembre 2006 n. 281 recante disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche; art. 187 undecies II comma tuf (Testo Unico della Finanza); gli artt. 709 ter numeri 1 e 4, con la introduzione del cd. danno endofamiliare e l’art. 96 cpc .
Si tratta di ipotesi in cui a venire in rilievo sono l’elemento soggettivo, la gravità della violazione ed il profitto per la cui realizzazione la condotta illecita è stata posta in essere.

 


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