di Pasquale Lattàri *
E’ stata pubblicata in GU il 3 giugno 2017 la legge n.71 del 2017 “disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”. Percorriàmo con l’Avvocato Pasquale Lattari, esperto di tematiche jusfamiliaristiche e collaboratore scientifico di Led, tutti gli aspetti di una normativa essenziale contro un drammatico fenomeno del nostro tempo.
Definizione di cyberbullismo. Il cyberbullismo è «qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzazione per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in pericolo».(Art. 1 co.1)
La finalità della legge. E’ dichiarato nell’incipit che la legge ha “ ..l’obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l’attuazione degli interventi senza distinzione di eta’ nell’ambito delle istituzioni scolastiche.(Art.1 co.1). Destinatari degli interventi sono sia le vittime che i responsabili ed in via mediata tutte le istituzioni sociali che si occupano dei minori: la famiglia, la scuola, enti statali territoriali ed organizzazioni sociali.
La scelta del legislatore: niente reato ma interventi immediati ed educativi.
La legge non crea un nuovo reato con pene specifiche e/o aggravanti di figure di reato esistenti: le condotte del ciberbullismo si concretizzano in reati già previsti (minacce, ingiurie e diffamazione e trattemento dati…) e/o condotte, anche non costituenti ex sé reato, tuttavia commesse però con i mezzi della rete e finalizzate a isolare un minore ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso contro i suoi diritti o la loro messa in pericolo.
In presenza di tali condotte commesse da minorenni – e fatto salvo il proc.to penale da attivare in caso di condotte penali – la legge prevede tutela ed interventi rapidi: 1-la cd istanza di oscuramento per interrompere l’effetto diffusivo ed amplificativo delle condotte ad opera degli strumenti utilizzati (internet o social).
E’ previsto a tutela della dignità del minore che il minore maggiore di 14 anni, ovvero il genitore o l’esercente la responsabilità del minore, che abbia subito atti di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’ ”istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore diffuso nella rete internet” (Art. 2). In particolare nell’art. 2 titolato “tutela della dignità del minore” vittima di tali episodi si prevede che l’istanza va inoltrata al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media “anche qualora le condotte di cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL (Uniform resource locator), non integrino le fattispecie previste dall’articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.”(art.2 co.1). In caso di mancanza di intervento o comunicazione da parte del soggetto responsabile di aver assunto l’incarico di provvedere all’oscuramento, rimozione o blocco nelle 24 ore ed in assenza di intervento nelle 48 ore o comunque nel caso non sia possibile identificare il gestore o il titolare del sito o social media “l’interessato puo’ rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.” (art. 2 co.2)
2-il cd ammonimento del questore – un intervento amministrativo ed ammonitivo del minore per i fatti commessi in presenza almeno di un genitore – con finalità chiaramente responsabilizzanti almeno negli intenti. (art. 7)
Il proc.to di ammonimento ex art. 8.dl 11 del 2009 è applicabile fino a quando non è proposta querela o denuncia quando un minore superiore agli anni 14 commette in danno di altro minorenne, attraverso la rete internet, il reato di ingiuria (594 c.p.) , figura – questa – inserito dalla legge 71 malgrado non si tratti più di reato dal 2016! [a seguito cd. pacchetto depenalizzazioni – art. 2, comma 2, della l. n. 67/2014 – NdR], ma – ancora – di diffamazione (595 c.p.) o minaccia (612 c.p.) o trattamento illecito i dati (art. 167 * d.leg.vo 196/2003:
*Art. 167 (Trattamento illecito di dati) 1. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, al fine di trarne per se’ o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell’articolo 129, e’ punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi. 2. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, al fine di trarne per se’ o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, e’ punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.
Il procedimento richiamato dell’Art. 8 comporta l’esposto dei fatti all’autorità di pubblica sicurezza richiedendo l’ammonimento del questore verso l’autore della condotta: Art.8“ (Ammonimento) 1. Fino a quando non e’ proposta querela per il reato di cui all’articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall’articolo 7, la persona offesa puo’ esporre i fatti all’autorita’ di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. La richiesta e’ trasmessa senza ritardo al questore. 2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti e’ stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale e’ rilasciata al richiedente l’ammonimento e al soggetto ammonito.
Le figure similari al cyberbullismo. I comportamenti cyberbullismo presuppongono i medesimi comportamenti del bullismo – comportamenti vari connotati dalla finalità oppressiva e vessatoria verso soggetti ritenuti incapaci di difendersi o bersagli facili e docili – da cui differiscono per il mezzo con cui si attuano ( internet, fb etc..). Tali comportamenti sono molto simili a quelli che caratterizzano il mobbing – insieme di comportamenti ripetuti, violenti ed aggressivi fisici e psichici che concretizzano un abuso vessatorio ed oppressivo verso colleghi o sottoposti – che si attua per lo più in ambiente lavorativo. Anche molto simili sono le condotte che concretano lo stalking con cui le precedenti figure condividono la caratteristica comune dell’abusività del comportamento, dalla reiterazione delle condotte finalizzate ad ingenerare nella vittima ansia, preoccupazione, soggezione, isolamento. Ma mentre – come visto – il bullismo, il cyberbullismo ed il mobbing non costituiscono figure specifiche di reato ma condotte che concretizzano reati specifici (lesioni, minacce, diffamazione, violenza privata, istigazione al suicidio etc..) non è così per lo stalking. La legge 11 del 2009 ha introdotto una nuova figura di reato di “atti persecutori” con l’art. 612 bis cp che descrive il cd stalking: “condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”. Proprio la legge 11 del 2009 sullo stalking – in particolare all’art. 8 – viene richiamata dalla legge sul cyberbullismo circa l’applicazione del procedimento di ammonimento del questore (vd art.7) .
La strategia legislativa e di intervento è più orientata alla prevenzione, educazione e recupero dei soggetti minori coinvolti che non alla repressione sanzionatoria. A parte la mancata previsione di fattispecie specifica di reato, ne sono evidenti esempi nella legge:
– la previsione di un piano di azione integrato (Art.3). Un tavolo tecnico da adottarsi con d.p.c.m. entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge. L’istituzione tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo (componenti previsti fra esperti nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle tematiche di genere e degli operatori che forniscono servizi di social networking). Il tavolo tecnico redigerà un piano d’azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo che deve contenere: a – l’adozione di linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo al cui interno le iniziative devono coinvolgere i servizi socioeduativi in sinergia con le scuole; b – la previsione di campagne informative di prevenzione e sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo.
– la previsione di linee di orientamento per la prevenzione ed il contrasto in ambito scolastico (Art. 4), il MIUR entro 30 gg dalla legge adotta linee di orientamento per prevenzione del cyberbullismo nelle scuole avvalendosi anche della collaborazione della Polizia Postale che devono contenere: formazione del personale scolastico, ruolo attivo degli studenti, sostegno e rieducazione dei minori coinvolti nonché degli ex studenti (peer education). Ogni istituto scolastico individua tra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione della polizia; gli uffici scolastici regionali promuovono pubblicazione di bandi per finanziamento di progetti elaborati da reti di scuole con i servizi minori del Ministero giustizia, le prefetture, associazioni etc..per promuovere azioni integrate a combattere il cyberbullismo e educazione alla legalità; la promozione da parte dei servizi territoriali di progetti di sostegno ai minori vittime di atti di cyberbullismo, nonché di rieducazione, anche mediante attività riparatorie o di utilità sociale, dei minori autori di tali condotte. Il riferimento alle attività cd di giustizia riparativa in cui i soggetti coinvolti in reati – specie nascenti e concretizzatisi in ambiti amicali e/o derivanti da relazioni esistenti – sono chiamati a rendersi protagonisti di atti e/o azioni che responsabilizzino e portino alla riconciliazione con le vittime è evidente. Attualmente tali percorsi di cd mediazione penale ( https://www.ledmagazine.it/tra-giustizia-riparativa-e-la-sentenza-della-consulta-n-1782015-intervista-allavv-pasquale-lattari-il-diritto-per-combattere-i-conflitti/ ) sono per lo più attivati all’interno del procedimento di messa alla prova previsto nel processo penale minorile con il quale il minore coinvolto in reati può giungere alla estinzione del reato attraverso adempimenti di un progetto responsabilizzante. A tale progetto di messa alla prova il minore adempie attingendo ed attivando – con l’ausilio dei servizi territoriali – tutte le proprie risorse: solitamente sono previste attività di volontariato e di utilità sociale affiancate alle attività – lavorative e scolastiche – in essere nonché l’avvio di percorsi responsalizzanti con possibilità di incontro con la persona offesa.
– l’informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero (Art. 5), l’obbligo per il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo, salvo che il fatto costituisca reato, di informarne tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori ed “attiva adeguate azioni di carattere educativo.
Le luci e le ombre della legge.
Indubbio merito della legge è aver definito il cyberbullismo(cosa che non è accaduta sotto il profilo legislativo per il mobbing ed il bullismo). Le finalità responsabilizzanti e rieducative della legge – preferite a risposte sanzionatorie – sono parimenti lodevoli. Infatti costituiscono punto di forza delle legge tutte le attività di prevenzione, educazione e tutela che si diramano in più direzioni e profili: dalla scuola agli enti territoriali, dall’intervento amministrativo di enti ed istituzioni a quello genitoriale. Ma in tali settori non si possono investire competenze ed interventi continuativi se non si stabiliscono appositi fondi e risorse. Al solito per le attività previste si attinge per lo più ai progetti e risorse da reperire da parte degli enti territoriali. Peraltro da qualche anno proprio gli enti pubblici territoriali, in particolari le regioni , nelle more dell’approvazione del disegno di legge – che non certo è stato connotato da celerità – si sono attivate con approvazioni di protocolli, mozioni ed attività varie in materia. Anche con approvazioni di leggi regionali orientate ad azioni di rilevazione, prevenzione e gestione del contrasto del fenomeno del bullismo, compreso il cyberbullismo, per tutelare la crescita dei minori e prevenire il rischio di manifestazioni ed azioni devianti. La prima regione è stata la Regione Lazio con legge 2 del 2016 seguita dal altre. Senza scendere in analisi tecniche e giuridiche della legge (basta evidenziare che gli interventi, almeno formalmente, sono limitati alle condotte di cyberbullismo e non estese anche a tutte le condotte più ampie di bullismo ed ai soli minorenni e non estesa ai maggiorenni!), diverse sono le criticità. Anzitutto è difficile prevedere l’incisività delle misure previste. Problematiche sussistono e sono evidenti specie circa la tempistica degli strumenti di tutela. A fronte della immediatezza e diffusività delle condotte in questione via internet o via social, appaiono non parimenti celeri i previsti interventi di oscuramento (24 ore e 48 ore).
Circa la tutela delle vittime.Non va sottaciuto che pur previsto nella legge a più riprese la tutela delle vittime di reato non appare adeguatamente ponderata: v’è sempre una predominante attenzione agli autori delle condotte piuttosto che alle vittime. Ciò nonostante il fenomeno sia diffuso e strisciante ed i pregiudizi enormi per le vittime causati dalla intrinseca diffusività degli strumenti che amplificano a dismisura le condotte abusive.
Circa l’incompatibilità tra interventi amministrativi e quelli giudiziari.
La legge prevede diversi interventi – “fino a quando non è proposta querela o denuncia” (Art. 7 per l’ammonimento) o “salvo che il fatto costituisca reato” (Art. 5 per l’informativa alle famiglia) – nelle more dell’avvio delle indagini o di procedimento penale. Ma i tempi per l’avvio delle indagini o del proc.to potrebbero essere brevissimi..Si pensi all’obbligo di denuncia di fatti di rilevanza penale a carico di insegnanti, o la indeterminatezza circa la conoscenza di querele o denunce che rendono inattuabili e/o inefficaci gli interventi educativi previsti. Il determinare l’esclusione di tali interventi di cui all’art.5 o all’art.7 in caso di procedimenti penali svuota la previsione di tali strumenti che invece ben potevano esser previsti dalla legge anche in caso di procedimenti penali. L’intervento recuperatorio in ambito penale può venire in caso di avvio del procedimento penale minorile dalla messa alla prova. Ma è indubbio che la messa alla prova e gli strumenti di giustizia riparativa in primis la mediazione penale spesso giungono – in ragione della lentezza della risposta giudiziaria – ad anni di distanza dalla commissione dei fatti (anche se l’attivazione della mediazione penale ad opera di alcuni tribunali per i minorenni avviene sin dalla fase delle indagini preliminari).
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