Dalla riforma del processo civile anche un significativo cambiamento in tema di Giustizia Alternativa: più spazio alla figura del Curatore speciale del Minore. Nasce una nuova forma di professionalità anche per l'Avvocato designato dal giudice.
La legge delega n. 206/2021 di riforma del processo civile segna una svolta significativa anche in tema della c.d. giustizia alternativa, tema che da queste colonne abbiamo più volte analizzato come strumento a beneficio di un decongestionamento dei processi fondato sulla cultura della mediazione conciliativa. Fermo l’irrinunciabile ruolo della giustizia per il contrasto all’illegalità in tutte le aree e fasce della società civile, più volte la Ministra Guardasigilli Cartabia ha mostrato di volere indirizzare verso la via alternativa settori crescenti del contenzioso ordinario. Sicché già da oggi si è inteso ampliare il ricorso alla nomina del curatore speciale del minore, ammesso in tutti i casi di crisi dell’ordinaria fase di un processo. Varie ne sono le applicazioni: quando, su richiesta del pubblico ministero, si determini la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi o anche uno solo dei genitori, o – ancora – in caso di adozione di provvedimenti di collocamento in comunità o di affidamento per adottabilità del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184
Può anche verificarsi che, in corso di giudizio, emerga l’impedimento di adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori; o che sia il minore stesso – se almeno quattordicenne – a richiedere un curatore che lo rappresenti. Infine è il giudice ad avere sempre facoltà di nominare (con succinta motivazione) un curatore speciale, nei casi in cui ravvisi gravi ragioni nel caso di genitori temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del figlio minorenne.
In molti di questi casi, va da sé che sia preferibilmente un avvocato il professionista chiamato a rispondere al delicato compito previsto dalla norma. Sta all’operatore del diritto – piuttosto che al commercialista o allo psicologo – assumere una nuova prospettiva di ruolo, funzione alternativa all’ordinarietà del processo, insomma una veste professionale fin qui non conosciuta ai più. Agli Avvocati che, da qui in avanti, saranno in prima linea anche in tema di giustizia alternativa, il Consiglio Nazionale Forense su proposta della commissione diritto di famiglia coordinata dalla consigliera Daniela Giraudo e con il contributo delle associazioni specialistiche di riferimento, ha rivolto, nel giugno scorso, delle vere e proprie ‘raccomandazioni’.
-Il Professionista svolgerà il proprio incarico con correttezza e lealtà in collaborazione con tutte le parti, curando la riservatezza e l’anonimato del proprio assistito e si astiene dal comunicare con ogni mezzo informazioni relative al procedimento.
Dispone il CNF: gli avvocati debbono essere particolarmente scrupolosi nel dovere di competenza di cui all’art. 14 del CDF, secondo cui “l’avvocato, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza”. La Corte costituzionale, precisa sempre in tale ambito e materia come nei procedimenti minorili i professionisti devono essere “in possesso di competenze adeguate alla particolarità e alla delicatezza della funzione da assolvere” (Corte cost., sentenza n. 178 del 22/06/2004).
– Gli avvocati debbono curare la tempestività degli adempimenti dovuti: assumere le informazioni necessarie dalle parti e dai soggetti coinvolti , esaminare gli atti e i documenti per procedere alla costituzione in giudizio nel preminente interesse del minore e nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
Ancora, gli adempimenti dovranno essere curati personalmente, in particolare la partecipazione all’udienza e – dunque – evitando ogni delega. Il curatore dovrà dedicarsi all’ascolto del minore ma anche di fornire allo stesso – con linguaggio e modi adeguati all’età e sviluppo psicofisico del soggetto – le informazioni ritenute più utili a comprendere l’oggetto del procedimento che lo riguarda, le decisioni assunte, badando pure che l’opinione del minorenne sia comunque tenuta in debita considerazione anche se non necessariamente accolta.
“Come si vede – osserva l’avvocato Pasquale Lattari che in provincia di Latina è Responsabile dell’ Ufficio di mediazione e giustizia riparativa attivato dalla regione Lazio, come pure dell’area legale del Consultorio familiare diocesano di Latina che accoglie famiglie e minori – la materia del diritto minorile e di famiglia non può prescinedere da quello che, secondo la convenzione Onu sui diritti dell’infanzia, è il carattere preminente in ogni decisione che riguarda il minore ed è di competenza di tutte le istituzioni (private o pubbliche di assistenza sociale, uffici giudiziari ed amministrativi). Da qui – conclude Lattari – deriva un pari riflesso anche sui profili deontologici che vincolano, in questo settore ancora maggiormente, l’attività dell’avvocato”.
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