CASO ILVA: sentenza epocale della Consulta (e tanto silenzio sui media!)

CASO ILVA: sentenza epocale della Consulta (e tanto silenzio sui media!)

Fra Giustizia riparativa e la sentenza 178/2015 della Consulta, intervista all'avvocato Pasquale Lattari: il diritto per abbattere conflitti sociali
L’Avv. Pasquale Lattari, penalista esperto di diritto sindacale e formatore in mediazione penale

 

La sentenza 58 del 23 marzo 2018 della Consulta: la salute del lavoratore è bene fondamentale. Dal caso Ilva principi per tutti gli ambiti lavorativi e per tutti i lavoratori.
di Pasquale Lattari *

La Consulta con sentenza 58 pubblicata il 23 marzo 2018 torna per la seconda volta su provvedimenti legislativi emessi per la situazione dell’ILVA.
Quaestio complessa; ma al contempo chiarissima e sintomatica dei contrastanti interessi e diritti fondamentali in gioco sulla pelle dei lavoratori:
-da una parte v’è la libertà di iniziativa economica e di impresa che naturaliter ha il fine di perseguire il profitto pur nel rispetto del limite della sicurezza della libertà e dignità umana (art.41 co.2 cost.ne)
-dall’altra v’è la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività..” (art. 32 Cost.ne)
Il concetto di salute è esteso inevitabilmente all’”ambiente” e costituisce con la salute della persona un binomio “naturale”ed inscindibile.
Tale diritto ed interesse – individuale e collettivo – è garantito anche, ed in particolare, in ambito lavorativo: la salute del lavoratore tramite la tutela della sicurezza e le prevenzione dai rischi lavorativi (vd TU 81 del 2008) è un bene fondamentale da tutelare e perseguire.
L’art. 35 Cost.ne – infatti – impegna la Repubblica a tutelare il lavoro e l’art. 41 Cost.ne vincola ed orienta l’attività di impresa economica privata al rispetto della sicurezza, della libertà e della dignità umanda del lavoratore.
Il difficile rapporto tra tali diritti – il bene della salute e dell’ambiente lavorativo, della libertà di impresa e del lavoro – non è mai pacifico; gli interessi sono ex sé contrastanti ( per l’impresa i costi per la prevenzione e la tutela della salute dei lavoratori tendono ad essere minimizzati – al pari di altre spese !! – a fronte della tendenza alla massimizzazione dei profitti!!) ed è la normativa ordinaria e le attività concrete che devono attuare tali bilanciamenti non sempre agevoli.
Ne sono esempio emblematico gli interventi legislativi del caso Ilva che hanno dato esiti contrastanti con due sentenze della Consulta.

“La Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra princìpi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi. La qualificazione come “primari” dei valori dell’ambiente e della salute significa pertanto che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto. Il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato – dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo – secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale….”
“Per essere tale, il bilanciamento deve essere condotto senza consentire «l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona»

In quel caso il provv.to legislativo – DL 207 del 2012 Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell’ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 – emanato per il caso dell’ILVA fu dichiarato legittimo in quanto perseguiva e tutelava anche la salute dei lavoratori e dell’ambiente.
Ma così non è avvenuto con il provv.to legislativo – decreto-legge n. 92 del 2015 e legge n. 132 del 2015 sempre in materia di misure di esercizio di attività di impresa di stabilimenti di interesse strategico nazionale – che peraltro “intende porsi in linea di continuità con la precedente normativa in materia di esercizio dell’attività di impresa in stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, contenuta nel decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207”(vd sentenza 58 del 2018)
La legge scrutinata dalla recente sentenza 58 “prevede che «l’esercizio dell’attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale non è impedito dal provvedimento di sequestro […] quando lo stesso di riferisca ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori» (art. 3, comma 1). Essa è stata adottata al dichiarato fine di «garantire il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell’attività produttiva, di salvaguardia dell’occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell’ambiente salubre, nonché delle finalità di giustizia» (art. 3, comma 1)”
Nel caso allora in giudizio, questa Corte, con la citata sentenza n. 85 del 2013, rigettò la questione di legittimità costituzionale, ritenendo che il legislatore avesse effettuato un ragionevole e proporzionato bilanciamento predisponendo la disciplina di cui al citato art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 207 del 2012…
Considerate queste caratteristiche della norma censurata, appare chiaro che, a differenza di quanto avvenuto nel 2012, il legislatore ha finito col privilegiare in modo eccessivo l’interesse alla prosecuzione dell’attività produttiva, trascurando del tutto le esigenze di diritti costituzionali inviolabili legati alla tutela della salute e della vita stessa (artt. 2 e 32 Cost.), cui deve ritenersi inscindibilmente connesso il diritto al lavoro in ambiente sicuro e non pericoloso (art. 4 e 35 Cost.).
Il sacrificio di tali fondamentali valori tutelati dalla Costituzione porta a ritenere che la normativa impugnata non rispetti i limiti che la Costituzione impone all’attività d’impresa la quale, ai sensi dell’art. 41 Cost., si deve esplicare sempre in modo da non recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Rimuovere prontamente i fattori di pericolo per la salute, l’incolumità e la vita dei lavoratori costituisce infatti condizione minima e indispensabile perché l’attività produttiva si svolga in armonia con i principi costituzionali, sempre attenti anzitutto alle esigenze basilari della persona.
In proposito questa Corte ha del resto già avuto occasione di affermare che l’art. 41 Cost. deve essere interpretato nel senso che esso «limita espressamente la tutela dell’iniziativa economica privata quando questa ponga in pericolo la “sicurezza” del lavoratore» (sentenza n. 405 del 1999).
Così come è costante la giurisprudenza costituzionale nel ribadire che anche le norme costituzionali di cui agli artt. 32 e 41 Cost. impongono ai datori di lavoro la massima attenzione per la protezione della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori (sentenza n. 399 del 1996).”
Proprio la sentenza 399 affermava che “La salute è un bene primario che assurge a diritto fondamentale della persona ed impone piena ed esaustiva tutela, tale da operare sia in ambito pubblicistico che nei rapporti di diritto privato.
E’ stato pure ripetutamente affermato che la tutela della salute riguarda la generale e comune pretesa dell’individuo a condizioni di vita, di ambiente e di lavoro che non pongano a rischio questo suo bene essenziale. E tale tutela implica non solo situazioni attive di pretesa, ma comprende – oltre che misure di prevenzione – anche il dovere di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui. Pertanto, ove si profili una incompatibilità tra il diritto alla tutela della salute, costituzionalmente protetto, ed i liberi comportamenti che non hanno una diretta copertura costituzionale, deve ovviamente darsi prevalenza al primo.”
Le valutazioni della Consulta sui provv.ti legislativi in questione ci danno conto della dignità dei beni e degli interessi in gioco che vanno interpretati nonostante il contingente storico di crisi occupazionale, che all’epoca della sentenza del 2013 fu – da molti osservatori – ritenuto determinante e predominante sulle decisioni di rigetto delle questioni di costituzionalità della Consulta con la sentenza 85 del 2013.
Ma oggi tale lettura malevola (già all’epoca!!) risulta infondata: la Consulta valuta comunque predominante il valore della salute:
“In quella ipotesi, infatti, la prosecuzione dell’attività d’impresa era condizionata all’osservanza di specifici limiti, disposti in provvedimenti amministrativi relativi all’autorizzazione integrata ambientale, e assistita dalla garanzia di una specifica disciplina di controllo e sanzionatoria.
Nel caso oggi portato all’esame di questa Corte, invece, il legislatore non ha rispettato l’esigenza di bilanciare in modo ragionevole e proporzionato tutti gli interessi costituzionali rilevanti, incorrendo in un vizio di illegittimità costituzionale per non aver tenuto in adeguata considerazione le esigenze di tutela della salute, sicurezza e incolumità dei lavoratori, a fronte di situazioni che espongono questi ultimi a rischio della stessa vita.
Infatti, nella normativa in giudizio, la prosecuzione dell’ attività d’ impresa è subordinata esclusivamente alla predisposizione unilaterale di un “piano” ad opera della stessa parte privata colpita dal sequestro dell’autorità giudiziaria, senza alcuna forma di partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
Il mancato riferimento a specifiche disposizioni delle leggi in materia di sicurezza sul lavoro o ad altri modelli organizzativi e di prevenzione lascia sfornito l’ordinamento di qualsiasi concreta ed effettiva possibilità di reazione per le violazioni che si dovessero perpetrare durante la prosecuzione dell’attività.”
I principi sono estensibili a tutti i lavoratori ed a tutti gli ambiti lavorativi:
«La salute è diritto, oltre che fondamentale, sicuramente proteiforme, data la pluralitaà e l’eterogeneità delle situazioni soggettive in esso costituzionalmente garantite: la pretesa negativa dell’individuo a che i terzi si astengano da comportamenti pregiudizievoli per la sua integritaà psicofisica. la pretesa positiva dell’individuo a che la Repubblica predisponga le strutture e i mezzi terapeutici necessari a garantire cure adeguate a tutti, e gratuite agli indigenti. la pretesa negativa dell’individuo a non essere costretto a ricevere trattamenti sanitari, se non quelli di carattere obbligatorio volti a tutelare la collettività. la pretesa collettiva a che l’individuo abbia cura della sua salute, al fine di non recare nocumento all’integrità psicofisica degli altri membri della collettività. Una pluralità di situazione soggettive specchio della complessità del bene giuridico da tutelare, che si riflette, a sua volta, nella multiformità degli strumenti di garanzia e di tutela».
Ma è necessario “individuare l’esistenza della salute correlandola non già in via esclusiva alla momentanea situazione relativa allo stato psicofisico dell’individuo, quanto piuttosto considerando anche quella sfera esterna in cui egli vive e, nel caso di specie, lavora. In tal senso si considera l’ambiente come elemento peculiare, in grado di condizionare nel futuro il mantenimento o la perdita del bene tutelato dall’art. 32 Cost. È innegabile come nella coscienza comune “la salute del singolo ed il suo ambiente vitale sono oggi considerati tanto strettamente legati, da essere vissuti quasi come due facce della stessa medaglia”

I principi della sentenza 58 – circa il carattere fondamentale del diritto alla salute dei lavoratori da bilanciare con altri interessi – sono efficaci e concreti specie negli ambiti della sicurezza del lavoro che incombono al datore di lavoro di cui costituiscono anche un criterio di valutazione assorbente.
Si pensi all’incidenza di tali principi in punto di prevenzione per gli infortuni sul lavoro o per le malattie professionali ed alla presupposta problematica dell’organizzazione del lavoro, del benessere lavorativo o dello Stress da Lavoro Correlato (fenomeno emergente di tutti gli ambiti lavorativi e riguardanti tutti i lavoratori – ossia lo stress che provoca squilibrio al lavoratore che non si sente in grado di corrispondere alle richieste lavorative e derivante dall’organizzazione e dal contesto lavorativo che chiede sempre maggior impegno al lavoratore e che perdurante nel tempo provoca pregiudizi psichici e fisici).
Problematiche che riguardano la salute “che è apparsa un lusso superfluo nel momento in cui il lavoro è diventato un privilegio, un bene che può essere perso in qualsiasi momento” nell’attuale contesto di crisi economica …e che al contrario costituiscono un problema di enorme rilevanza anche se sottaciuto del tutto!!
E peraltro con evidenti risvolti sociali in punto di costi collettivi: “il fenomeno in esame è connesso a fattori di rischio professionale legati alle mansioni lavorative o, comunque, a patologie maturate negli ambienti di lavoro o a causa del lavoro: una sorta di “epidemia invisibile”… con un impatto di gran lunga superiore a quello dei ben più riconoscibili incidenti sul lavoro, tale da alimentare giganteschi contenziosi, responsabilità (dirette e indirette) delle imprese e conseguenti oneri economici aggiuntivi per il sistema produttivo.”

Il perseguimento della tutela della salute del lavoro anche in tali ambiti passa attraverso concreti impegni del datore di lavoro e delle Organizzazioni sindacali di tutela collettiva dei lavoratori.
E non è un caso che i recentissimi contratti collettivi nazionali – sia nel pubblico impiego, sanità etc.. che nel settore privato – insistono sugli interventi in materia di benessere organizzativo e di stress lavoro correlato sotto molti profili (formazione, prevenzione e tutela etc…).
In molti prevedono che il benessere organizzativo e lo SLC sarà – ma lo è già per gli addetti!! – il nuovo terreno di scontro degli interessi in gioco nel rapporto di lavoro: diritto al profitto datoriale e diritto alla salute del lavoratore; il diritto datoriale alle scelte organizzative ed il diritto delle organizzazioni sindacali al coinvolgimento in tutela dei lavoratori etc…
E per tali conflitti – come per tutti quelli che riguardano la salute dei lavoratori – sono sicuramente illuminanti i chiari principi della sentenza 58 della Consulta.

* Avvocato civilista e penalista del Foro di Latina. Autore di testi su temi del Lavoro, da ultmo in libreria con “Compendio di Diritto Disciplinare del Pubblico Impiego Privatizzato” – Key Editore.

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