Breve vademecum sulla l. 3 del 2012 (Salva-suicidi)

Breve vademecum sulla l. 3 del 2012 (Salva-suicidi)

Legge salva suicidi dopo sette anni: quanto ne sanno i consumatori?

Led magazine propone un breve vademecum per guidare chi – in situazioni di forte disagio economico – può ma non sa come accedere a questa vantaggiosa procedura.

Poche domande e risposte per chiarire i punti fondamentali, nello stile “Led”, per accendere la spia della conoscenza!

 

 

Chi può accedere?

Possono accedere alla procedura i debitori non assoggettabili alle procedure concorsuali previste dalla Legge fallimentare (RD. n. 267 del 16.03.1942), vale a dire:

  • gli imprenditori commerciali sotto la soglia dei requisiti dimensionali di fallibilità di cui all’art. 1 Legge Fallimentare;
  • i debitori civili, cioè coloro che non svolgono attività di impresa (ad es. professionisti, associazioni professionali, società tra professionisti);
  • gli imprenditori non commerciali, cioè gli imprenditori agricoli e gli Enti privati diversi dalle società (tanto di capitali – S.p.A, S.a.p.a., S.r.l. – che di persone – S.n.c., S.a.s. – che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali ex D.Lgs. 460/97);
  • I consumatori.

La procedura è riservata a coloro che si trovano in una condizione di sovraindebitamento, cioè in una “situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determini la rilevante difficoltà di adempiere le obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.

Come funziona?

Il debitore, grazie ad un Gestore designato dalla Camera di Commercio potrà, sotto il controllo del Tribunale, chiedere alternativamente la liquidazione del patrimonio o formulare una proposta di accordo con i creditori o – se consumatore – proporre un piano di ristrutturazione dei debiti.

Quali sono i vantaggi?

La possibilità per il debitore di ottenere la liberazione di tutti i debiti pregressi, il c.d. “fresh start”, una “ripartenza”, una seconda “chance”.

Quando ricorrere al servizio?

Non appena il debitore si rende conto di trovarsi in una situazione di difficoltà o di incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte.

 

Dove rivolgersi?

Presso le Camere di Commercio, gli Ordini professionali (avvocati e commercialisti), Comuni ed enti pubblici accreditati.