C’è ancora margine – scadenza il 2 aprile – per una misura di concreto beneficio che consente di fiscalizzare le spese di Pubblicità sostenute nel corrente anno ad opera di Aziende e Professionisti, inclusi gli Enti non commerciali – Procedura online su Agenzia Entrate
Il credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari è rivolto a lavoratori autonomi o enti non commerciali che sostengono un investimento sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale, in edizione cartacea o digitale se iscritti al ROC o al Tribunale e dotati di un Direttore responsabile. L’agevolazione è concessa a seguito di un regolamento europeo che dispone uno stanziamento annuale, in “materia de minimi”. A decorrere dall’anno 2023 viene ripristinato il regime iniziale del 75 % del credito d’imposta (da utilizzare unicamente in compensazione) per quei soggetti che sostengono un investimento in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line, il cui valore sia superiore dell’1% degli investimenti effettuati l’anno precedente sullo stesso mezzo di informazione.
Modalità semplici: l’importanza della programmazione.
La domanda può essere presentata attraverso i servizi telematici dell’ade con accesso tramite spid cie e cns, nell’apposita sezione “servizi per…” “comunicare”, nello specifico dal 1 al 31 marzo il contribuente può inviare la comunicazione di accesso al credito per l’anno in cui si richiede l’agevolazione, come se fosse una sorta di prenotazione solo a partire da gennaio dell’anno successivo, la finestra è 09 gennaio – 09 febbraio, il contribuente che ne ha fatto richiesta deve inviare una dichiarazione sostitutiva degli investimenti effettuati. Il dipartimento per l’informazione e l’editoria recepite le domande stillerà un primo elenco di soggetti che hanno richiesto il credito e successivamente, recepite anche le dichiarazioni sostitutive, procederà alla pubblicazione sul sito degli ammessi.
Riferimenti normativi
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50~art57bis