Un nuovo intervento dell’Avv. Rosa Maria Landi, avvocato di riferimento sul blog Salernoeconomy.it da cui volentieri rilanciamo questo contributo di forte attualità e grande approfondimento.
di Rosa Maria Landi*
L’arbitro bancario e finanziario è un sistema di risoluzione dei contrasti tra clienti e le banche o gli intermediari finanziari che consiste nell’attivazione della procedura stragiudiziale ogni qualvolta vi sia un contenzioso di importo fino a 100.000 euro se relativo a somme di danaro ovvero senza limiti di valore se riguarda l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà.
L’arbitro bancario si articola territorialmente in tre Collegi a livello nazionale che decidono i ricorsi in base al domicilio dei clienti: Milano (per i clienti che hanno il domicilio in Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto); Roma (competente per i clienti che hanno il domicilio in Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna,Toscana, Umbria, oppure in uno Stato estero); Napoli (per i clienti che hanno il domicilio in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia).
In ogni Collegio l’Organo decidente è composto da membri scelti tra i rappresentanti delle categorie interessate (Banca d’Italia, associazioni degli intermediari ed associazioni che rappresentano i clienti).
Chiunque abbia o abbia avuto rapporti contrattuali con una banca od un intermediario finanziario ed abbia ragioni di doglianza relative a comportamenti che ritiene scorretti o poco trasparenti ovvero in dispregio di obblighi o diritti del cliente, può rivolgersi all’Arbitro bancario territorialmente competente.
Il cliente tuttavia prima di attivare la procedura dovrà presentare reclamo all’Ufficio Reclami della Banca o dell’intermediario che ha l’obbligo di rispondere entro trenta giorni. Se la Banca non risponde ovvero la risposta non soddisfa il cliente questi può proporre le proprie ragioni di doglianza all’Arbitro Bancario e Finanziario. Se la decisione dell’Arbitro ancora non soddisfa i diritti del cliente, l’intermediario o entrambi possono rivolgersi al giudice.
Le decisioni dell’ABF pur non essendo giuridicamente vincolanti al pari di quelle giurisdizionali difficilmente vengono disattese dalle Banche sia perché le eventuali inadempienze vengono rese pubbliche con evidenti riflessi reputazionali, sia perché il mancato rispetto delle determinazioni dell’Arbitro costituirebbero violazione di un codice etico se non giuridico.
La procedura innanzi all’Arbitro bancario si differenzia anche dalle procedure di mediazione/conciliazione che, se hanno esito positivo, sfociano in un accordo concluso con l’attività e l’intervento del mediatore trasfuso in un verbale conciliativo che può essere omologato ed acquisire esecutività.
Dalla breve disamina dell’organismo, del suo funzionamento e dei compiti, appare evidente che l’ambito di applicazione dell’ ABF è alquanto vasto potendo decidere, solo esemplificativamente, su tutte le controversie che riguardano i servizi bancari e finanziari, quali ad esempio i conti correnti, le carte di credito, il calcolo di interessi e spese, sulle controversie relative alla mancata consegna di documentazione sulla trasparenza od ancora riguardare inadempimenti a precisi obblighi quali la mancata cancellazione di un’ipoteca all’esito della estinzione di un mutuo.
Parimenti la composizione dell’organismo che vede la partecipazione di tutte le categorie interessate è garanzia di terzietà ed equilibrio. Ancora occorre evidenziare che la procedura è priva di formalità, rapida ed economica sia per il cliente che per le banche.
Sorge spontaneo a questo punto l’interrogativo circa le ragioni della scarsa utilizzazione dello strumento dell’ABF che, pur entrato in vigore da tempo, soprattutto nella realtà territoriale della nostra provincia non ha avuto larga diffusione nonostante le ragioni di contrasto o di insoddisfazione nei rapporti tra banche e clienti siano in aumento così come il contenzioso anche c.d. “bagatellare” ovverossia di scarso valore.
Le ragioni potrebbero essere individuate tra le più varie – sia fisiologiche che patologiche – ma al di là dell’analisi che potrebbe essere sì interessante scientificamente ma non avere una funzione concretamente propulsiva, occorrerebbe diffonderne la conoscenza al fine di favorirne la utilizzazione.
In tali sensi potrebbero essere interessate e coinvolte le varie componenti, in primis banche ed intermediari finanziari, i quali sarebbero i primi “beneficiari” di una riduzione del contenzioso che, anche nell’ipotesi in cui li vede vittoriosi, è pur sempre un costo in termini economici e di risorse; parimenti coinvolti, interessati e beneficiari sarebbero consumatori ed imprese che, da una soluzione rapida ed economica, potrebbero vedere soddisfatte le loro legittime pretese od aspettative che altrimenti o non azionerebbero ovvero sarebbero frustrate dall’ attesa di tutela.
Ancora la diffusione e l’attività promozionale dovrebbe riguardare organismi istituzionali quali la Banca d’Italia, le Federazioni di Banche, le associazioni di categoria, le Camere di Commercio: in altri termini tutti quei soggetti del sistema che rivestono compiti e finalità di vigilanza e di tutela di interessi.
Non ultimi interessati e beneficiari sarebbero il sistema giudiziario e le sue varie componenti. La diffusione dell’ABF con la soluzione stragiudiziale di controversie a volte di scarso valore o di semplice soluzione porterebbe ad una riduzione del contenzioso con innegabili effetti positivi non solo per l’intero sistema ma anche per le varie professionalità coinvolte (magistrati, cancellieri, avvocati) ed evidenti riflessi di riduzione dei tempi della giustizia e di migliore utilizzazione delle risorse e professionalità.