Apostille: l'agire dell'avvocato oltre i confini nazionali

Apostille: l’agire dell’avvocato oltre i confini nazionali

Nell’epoca della libera circolazione di persone, beni e servizi anche il ruolo dell’avvocato è in continuo mutamento, dovendo adeguarsi alle esigenze commerciali ed economiche caratterizzate da ritmi molto più veloci di quelli del diritto.

Può accadere così che un professionista del bel paese debba assistere un cliente straniero,  ottenendo la procura alle liti, primissimo atto dell’agire in nome e per conto del cliente. Dovrà così esservi l’autenticazione delle firme che gli assistiti appongono sulle procure, azione non troppo semplice qualora si tratti appunto di persona residente all’estero.

Come dovrà agire quindi l’avvocato italiano?

Un punto di partenza per affrontare la questione è certamente l’analisi di alcune sentenze della Corte di Cassazione che hanno unanimemente stabilito l’obbligo di autenticazione da parte di un notaio o di altro pubblico ufficiale autorizzato  dalla legge dello Stato di provenienza, qualora la sottoscrizione di procura alle liti venga rilasciata da un soggetto residente all’estero.

Questo perchè il potere di autenticazione di un difensore italiano non può travalicare i confini nazionali ( Cass. civ., sez. un., 15 gennaio 1996, n. 264; Cass. civ., 14 novembre 2008, n. 27282;Cass. civ., 13 marzo 2007, n. 5840; Cass. civ., 3 giugno 2003, n. 8867; Cass. civ., 2 giugno 1988, n. 3744).

La problematica a questo punto segue una bipartizione a seconda che si tratti di una procura rilasciata in Italia dallo straniero, o dall’italiano residente all’estero.

Giurisprudenza consolidata afferma che la sottoscrizione in calce o a margine certificata da un difensore esercente in Italia, si presume rilasciata in territorio dello Stato, (anche se il soggetto che sottoscrive risieda all’estero) fino a prova contraria di chi abbia interesse a contestarne la validità (Cass. civ., 30 giugno 2016, n. 13482; Cass. civ., 18 febbraio 2014, n. 3823; Cass. Civ., 13 marzo 2007, n. 5840; Cass. civ., sez. un., 28 febbraio 2007, n. 4634; Cass. civ., 25 luglio 2000, n. 9746; Cass. civ., sez. un., 16 novembre 1998, n. 11549).

E’ a questo punto che entra in gioco “L’apostille“.

L’apostille è una specifica annotazione che deve essere fatta sull’originale del certificato rilasciato dalle autorità competenti del Paese interessato, designate dalla legge di ratifica del Trattato stesso, cioè le Convenzioni di Londra e dell’Aja rispettivamente del 1968 e del 1961.

L’ apostille, ha così sostituito la pratica della legalizzazione presso l’ambasciata. Di conseguenza nel caso in cui un soggetto abbia bisogno di fare valere in Italia un certificato di nascita e viva in un Paese che ha aderito alla Convenzione dell’Aja del 1961, non avrà bisogno di recarsi presso l’ambasciata italiana e chiedere la legalizzazione, potendo recarsi presso l’autorità interna di quello Stato (designata dall’atto di adesione alla Convenzione stessa) per ottenere l’annotazione della cosiddetta apostille sul certificato.

Una volta effettuata la suddetta procedura quel documento verrà riconosciuto in Italia, e dunque  in base alla legge italiana sarà ritenuto assolutamente valido, anche se redatto nella lingua di un diverso Paese (al punto che dovrebbe essere sufficiente una normale traduzione che si può ottenere anche in Italia per essere fatto valere di fronte alle autorità italiane).

La Convenzione riguarda specificamente l’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri tra i quali rientrano, per espressa previsione della stessa, i documenti che rilascia un autorità o un funzionario dipendente da un’amministrazione dello Stato (compresi quelli formulati dal Pubblico Ministero, da un cancelliere o da un ufficiale giudiziario), i documenti amministrativi, gli atti notarili, le dichiarazioni ufficiali indicanti una registrazione, un visto di data certa, un’autenticazione di firma apposti su un atto privato, mentre invece non si applica ai documenti redatti da un agente diplomatico o consolare e ai documenti amministrativi che si riferiscono a una operazione commerciale o doganale.

 

Ne consegue che la gamma di documenti per i quali si può superare l’esigenza di legalizzazione, mediante richiesta e annotazione della cosiddetta apostille direttamente da parte delle autorità interne dello Stato di provenienza, è in realtà amplissima, comprendendo in generale anche i rapporti familiari e di parentela, tema di particolare rilievo dati i poderosi flussi migratori che negli ultimi anni hanno interessato il nostro Paese.