A margine del convegno dell’11 luglio scorso dall’associazione CamMino sul “Ruolo dell’Avvocatura” un’utile scheda sulla nuova figura che sta ridisegnando i termini della civile convivenza dinanzi la Famiglia tradizionale.
A cura dell’Avvocato Rosanna Di Falco
Che cos’è?
Il contratto di convivenza è un accordo, da redigere per iscritto, che definisce le regole di convivenza delle coppie non sposate, disciplinando principalmente i rapporti patrimoniali e alcuni aspetti dei rapporti personali.
Il contratto può prevedere anche la regolamentazione delle conseguenze patrimoniali della cessazione della convivenza.
Il contratto di convivenza non può disciplinare le disposizioni di carattere ereditario che dovranno essere necessariamente inserite in un testamento.
Inoltre, non può stabilire obblighi di convivenza e di fedeltà.
Chi lo può sottoscrivere?
Il contratto di convivenza può essere stipulato dalle persone che vivono insieme stabilmente e sono legate da un serio vincolo affettivo, siano esse conviventi dello stesso sesso o ancora sposati (perché in attesa della sentenza di divorzio o di annullamento del matrimonio) o non intendono contrarre il matrimonio per scelta.
Cosa è possibile disciplinare?
Il contratto di convivenza può disciplinare:
– la partecipazione alle spese comuni o all’attività lavorativa domestica e la quantificazione dell’apporto all’economia familiare del lavoro domestico;
– la proprietà anche futura dei beni acquistati nel corso della convivenza;
– l’uso della casa adibita a residenza comune,con previsione di varie ipotesi a seconda che la casa sia di proprietà esclusiva di uno dei due o di terzi (es. i genitori di uno dei due) o di proprietà comune;
– la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza;
– la facoltà di assistenza nei casi di malattia fisica o psichica o la designazione ad amministratore di sostegno;
– i rapporti patrimoniali relativi al mantenimento, istruzione ed educazione dei figli. Va ricordato che il nostro ordinamento obbliga i genitori di mantenere, istruire ed educare la prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo;
– tutte le questioni che per legge non sono sottratte alla disponibilità delle parti.
Quali effetti produce il contratto di convivenza?
Dal contratto di convivenza nascono dei veri e propri obblighi giuridici a carico di chi l’ha sottoscritto.
Pertanto, la violazione degli obblighi assunti concede la possibilità di rivolgersi al giudice per ottenere ciò che è stato stabilito nel contratto di convivenza.
Si può sciogliere il contratto di convivenza?
Il contratto di convivenza è soggetto alle disposizioni dettate per tutti i contratti in generale, pertanto, può essere sciolto per mutuo consenso o per le cause ammesse dalla legge.
Si applicheranno così le norme sulla risoluzione:
-risoluzione per inadempimento di uno dei conviventi;
-risoluzione per sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta;
– risoluzione per eccessiva onerosità della prestazione per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili;
Inoltre, i conviventi possono inserire apposite clausole per disciplinare la facoltà di recesso che può essere:
– recesso libero;
– recesso subordinato al verificarsi di determinati eventi o condizioni;
– recesso gratuito;
– recesso subordinato al pagamento di una penale.